Le insidie nelle compravendite di quote sociali

È un fatto che, ancor prima dell’ingresso del capitale nel mondo della farmacia per effetto della legge sulla concorrenza, il trasferimento della proprietà di un esercizio avvenga ricorrendo alla cessione di quote della società che ne è titolare, talvolta del resto costituita proprio ai fini del trasferimento della farmacia.E le ragioni sono presto spiegate: la normativa fiscale ha agevolato sia la formazione delle società [prevedendo la possibilità di affrancare fiscalmente il valore di avviamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva per poi dedurlo in quote di ammortamento] che la cessione di quote, essendo stati d’altra parte aperti/riaperti per ben 15 volte, con altrettante leggi finanziarie/di stabilità/di bilancio, i termini per la rivalutazione delle quote sociali e per il connesso versamento di un’imposta sostitutiva [dapprima del 4 e poi dell’8% del valore della quota risultante da apposita perizia].

Naturalmente, come tutte le operazioni economiche, anche quella della compravendita di quote ha le sue insidie, sia dal punto di vista del cedente che del cessionario.E prima di affrontarle dai due versanti, è necessario rammentare che l’acquirente di una quota sociale subentra al tempo stesso anche in tutte le posizioni attive e passive della società al momento della cessione, che proprio per questo finiscono dunque per determinarne il corrispettivo finale, che è infatti formato dalla somma algebrica tra il valore di avviamento pattuito tra le parti e l’ulteriore differenza algebrica tra attività e passività dello stato patrimoniale al momento del subingresso del cessionario nel possesso della quota. E così ad esempio, fatto 100 il valore di avviamento, se la differenza algebrica della situazione patrimoniale è +10 il prezzo sarà 110, mentre, al contrario, se è -10 il prezzo sarà 90.

L’acquirente – ed entriamo così in una rapida analisi delle insidie cui si è accennato – dovrà aver cura evidentemente di operare un’attenta due diligence [ormai si sa che se non conosci le lingue non vai da nessuna parte…, ma in italiano si tratta di una ricognizione di tutte le voci dell’attivo e del passivo della situazione patrimoniale della società a una certa data], pattuendo anche (contrattualmente) una verifica di quelle stesse voci di bilancio con cadenza ad esempio trimestrale e con la conseguente insorgenza di un eventuale credito o debito del cessionario per effetto dell’emersione di eventuali sopravvenienze attive o passive.L’acquirente, peraltro, può essere esposto anche a richieste di creditori della società per obbligazioni insorte prima della cessione, ma non emergenti dalle scritture contabili perché magari non annotate per mero errore o negligenza o addirittura per dolo, in quanto il creditore si rivolgerà sempre alla società, indipendentemente dalla formazione della compagine sociale.

In questa evenienza, l’acquirente dovrà rivolgersi al cedente che si è reso responsabile dell’omissione per richiedere il relativo rimborso, esponendosi per ciò stesso a possibili dinieghi con la necessità di adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi.Da parte sua, il cedente – che ha visto ridurre il prezzo di cessione della quota dell’ammontare delle passività – potrebbe essere esposto all’eventualità che la società non adempia alle obbligazioni di pagamento corrispondenti a quelle stesse passività, con conseguenze diverse secondo che ci si trovi di fronte a una società di capitali [srl o spa] ovvero a una società di persone [snc o sas].

Nel primo caso (società di capitali), infatti, il creditore potrà rivolgersi soltanto alla società come tale per la riscossione del proprio credito, mentre nel secondo (società di persone) il creditore, una volta esperite alcune azioni esecutive nei confronti della società, può rivolgersi alle persone fisiche dei soci della snc o dei soci accomandatari della sas, che infatti ne rispondono in via solidale e illimitata, sempre che le obbligazioni siano sorte nel periodo in cui il cedente era socio della società, essendo invece esclusa qualunque responsabilità per le obbligazioni assunte successivamente alla cessione.Il cedente dovrà pertanto cautelarsi per l’evenienza sopra descritta, magari depositando presso un professionista di fiducia – quindi proprio “a titolo fiduciario” – dei titoli a garanzia del pagamento delle passività considerate ai fini della determinazione del prezzo di cessione della quota.Infine, è appena il caso di aggiungere che le situazioni che nel concreto possono configurarsi sono le più varie e le relative soluzioni essere quindi declinate in funzione delle esigenze emerse o emergenti nelle singole vicende negoziali.

(stefano lucidi)

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