Al via l’ecobonus e l’ecotassa per veicoli meno/più inquinanti

Il contributo della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) alla riduzione dell’inquinamento atmosferico – come già osservato sia commentando a suo tempo il provvedimento e sia nel corso della Diretta Streaming di ieri [di cui prossimamente pubblicheremo il video] – si traduce in una serie di incentivi sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto di auto, motocicli e ciclomotori a basse emissioni (ecobonus) e disincentivi sotto forma di imposta (ecotassa) per le auto a maggiore impatto ambientale.

Tutte queste misure, però, sono ancora in attesa delle disposizioni di attuazione che dovrebbero essere emanate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (02/03/2019).

Esaminiamole rapidamente.
“ECOBONUS”
Le agevolazioni spetteranno per gli acquisti – effettuati dal 01/03/2019 al 31/12/2021 – di autovetture nuove di categoria M1 [sostanzialmente elettriche e ibride considerando i valori di emissione richiesti per l’ottenimento dello sconto] con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa).

Lo sconto varia in base al numero dei grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/Km) ed è maggiore se l’acquisto comporta anche la rottamazione di un veicolo di classe da Euro 1 a Euro 4.
In particolare, il bonus:  con emissioni di CO2 da 0 a 20 grammi/km sarà di:
 6.000 euro con rottamazione;
 4.000 euro senza rottamazione
 con emissioni di CO2 tra 21 e 70 grammi/km scenderà invece a:
 2.500 euro con rottamazione;
 1.500 euro senza rottamazione
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore è tenuto – pena il non riconoscimento del contributo – a consegnarlo a un demolitore e a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione allo Sportello telematico dell’automobilista.

I veicoli usati non potranno però, per ovvie ragioni, essere rimessi in circolazione e dovranno essere avviati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Per le moto e ciclomotori ecologici, invece, si potrà beneficiare degli sconti solo nel 2019 ed esclusivamente con la rottamazione.
In particolare, a coloro che quest’anno acquistano in Italia, anche in leasing, un mezzo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 consegnandone per la rottamazione un altro delle medesime categorie di cui siano proprietari – o utilizzatori, in caso di leasing, da almeno 12 mesi – verrà concesso uno sconto pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.

Anche per le “due ruote”, come per le autovetture, entro 15 giorni dalla data di consegna del mezzo nuovo il venditore ha l’obbligo – pena il non riconoscimento del contributo – di consegnarlo a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione allo Sportello telematico dell’automobilista.

I mezzi usati non potranno anche qui essere rimessi in circolazione per essere invece avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati al fine, come sopra detto, della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

 DETRAZIONI FISCALI PER “INFRASTRUTTURE DI RICARICA” PER I VEICOLI ELETTRICI
Il sistema degli incentivi della Legge di Bilancio 2019 per promuovere l’acquisto di veicoli green si completa con la nuova detrazione Irpef per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000 euro da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, sarà riconosciuta per le spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021 in ordine all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW anche nel caso di installazione sulle parti comuni condominiali. [Le infrastrutture di ricarica dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del D.lgs. n. 257/2016].

ECOTASSA
Come accennato all’inizio, a fronte della “carota” delle richiamate agevolazioni per i veicoli meno inquinanti e naturalmente sempre allo scopo di stimolare l’acquisto di veicoli ecologici, la Legge di Bilancio 2019 istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, il “bastone” di una nuova imposta per i veicoli a maggiore impatto ambientale.

Il nuovo balzello funziona con lo stesso criterio degli incentivi essendo anch’esso commisurato ai grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro ed è posto a carico di chi acquista, anche in leasing, e immatricola in Italia – o re-immatricola veicoli già immatricolati in altri Stati – un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 [camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli “dolly”, rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni].

L’imposta dovuta, che dovrà essere liquidata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione mediante modello F24, sarà pari a:
– 1.100 euro, con emissioni di CO2 da 161 a 175 g/km;
– 1.600 euro, con emissioni di CO2 da 176 a 200 g/km;
– 2.000 euro, con emissioni di CO2 da 201 a 250 g/km;
– 2.500 euro, con emissioni di CO2 superiore a 250 g/km.
(stefano civitareale)

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