La rottamazione non fa scattare il pignoramento dei crediti nei confronti del SSN

Ho alcune cartelle di pagamento non pagate entro le scadenze e tuttora insolute: può il Fisco bloccare il pagamento delle DCR che ancora devo riscuotere dall’Asl?

 

Per il mancato pagamento di cartelle e/o a seguito di atti di accertamento direttamente esecutivi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 – può procedere all’emissione di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi [quelli ovviamente vantati dal debitore], che nel Suo caso può dunque tradursi anche in un atto di ingiunzione all’Asl di astenersi dal pagamento alla farmacia degli importi delle DCR ancora dovuti, con l’“ordine” contestuale all’Asl di pagare “per Suo conto” quanto Lei deve al Fisco [quindi, in pratica, l’“ordine” opera sui Suoi crediti fino alla concorrenza dell’ammontare del debito fiscale].

Per evitare tuttavia conseguenze che possono rivelarsi molto pregiudizievoli, il contribuente moroso può accedere alle agevolazioni concesse dalle disposizioni contenute nel recente Decreto Fiscale, a suo tempo da noi illustrato brevemente nella Sediva News del 30/10/2018.

In particolare, infatti, il combinato disposto di cui all’art. 3, comma 5 e comma 10, lett. d) ed e) del c.d. Decreto fiscale [Cfr. d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2018, n. 136] stabilisce che – a seguito della presentazione all’Agente della Riscossione, entro il 30 aprile 2019, di un’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 [la c.d. Rottamazione-ter] – “d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Laddove invece le cartelle di pagamento si riferiscano a carichi affidati all’Agente della Riscossione in un periodo diverso dall’intervallo temporale suindicato, è possibile impedire il pignoramento presso terzi di cui si è detto presentando al più presto un’istanza di dilazione dei debiti iscritti a ruolo.

Come infatti stabilito dall’art. 19, comma 1-quater del D.P.R. 602 citato, se il debitore presenta la domanda di rateazione delle somme a ruolo, l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto di tale istanza, e, relativamente alla fase esecutiva, se la domanda è accolta il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione tuttavia che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o infine non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Quindi, con l’assistenza evidentemente del Suo commercialista [perché le singole situazioni, compresa verosimilmente la Sua, possono non essere così limpide e inequivoche come parrebbe quella descritta nel quesito], Lei potrà dunque valutare la convenienza – ricorrendone i presupposti, s’intende – di accedere alle agevolazioni previste nell’ultimo Decreto Fiscale.
(mauro giovannini)

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