L’indennità di avviamento è dovuta anche se la farmacia è fallita

Partecipo al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche e vi chiedo: una farmacia fallita può mai avere diritto all’ indennità di avviamento? E in caso affermativo come si calcolerebbe? Potremmo così valutare, quando ci interpelleranno, se sia conveniente indicare anche questa farmacia tra le preferite.

 

Il mancato trasferimento del diritto di esercizio di una farmacia il cui titolare sia fallito, operato “entro quindici mesi” dalla “dichiarazione di fallimento dell’autorizzato, non seguita… da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva”, comporta – ai sensi dell’art. 113 lett. a) TU.San. – la decadenza del fallito dalla titolarità.

Non è dunque facilmente spiegabile [anche se in realtà le ragioni potrebbero essere più di una…] perché il curatore fallimentare abbia lasciato decorrere inutilmente questo termine, dato che la cessione dell’esercizio – nel rispetto naturalmente delle disposizioni procedurali – avrebbe forse consentito di incrementare in termini magari rilevanti l’attivo del fallimento.

Ma se invece proprio questo è avvenuto – come peraltro dovrebbe essere perché diversamente, è ovvio, la relativa sede farmaceutica non sarebbe stata evidentemente inclusa come vacante tra quelle messe a concorso – al fallimento spetta perlomeno [e senza alcun dubbio] l’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 dello stesso TU, corrispondente perciò “a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione dell’irpef nell’ultimo quinquennio” [di conseguenza un ammontare probabilmente inferiore a quello, ad esempio, ricavabile all’esito di un’asta fallimentare], oltre all’importo di ipotetici “arredi, dotazioni, ecc.”.

Quanto all’ultimo quinquennio da assumere come base di calcolo, si tratterà degli ultimi cinque anni solari di effettiva gestione precedenti il subingresso della compagine [eventualmente] assegnataria della sede all’esito del concorso straordinario; quindi, può darsi che nel periodo immediatamente precedente al subentro, e dopo la decadenza dalla titolarità, sia stata rilasciata un’autorizzazione provvisoria e in tal caso, ai nostri fini, questo periodo verrebbe preso in considerazione unitamente a quello antecedente al provvedimento di decadenza.

Le variabili di questa vicenda, insomma, possono essere numerose e condurre a conclusioni almeno in parte diverse sulle quali, in assenza di elementi ulteriori, non è consentito soffermarsi.

È chiaro però che il concorrente che si appresta a essere interpellato – laddove ritenga di dover valutare l’inclusione nel proprio ordine delle preferenze anche di questa sede – sarà bene che acquisisca tutti gli elementi utili alla migliore presumibile determinazione di quanto dovuto al fallimento ai sensi dell’art. 110 TU. e non si può escludere che entrino in ballo, come talora è accaduto, importi tali da scoraggiare l’accettazione.
(gustavo bacigalupo)

CORRELATI