Il Tar Veneto rinvia ulteriormente l’apertura delle nuove farmacie vicentine

Se la condizione sospensiva apposta dalla Regione Veneto all’assegnazione delle sedi sub judice – invece che apporla risolutiva, come hanno operato tutte le altre Regioni – sia legittima o meno [per noi è illegittima, come abbiamo tentato di illustrare nella Sediva News del 25.01.2019: “La sciagurata situazione delle sedi venete sub judice…”] non potremo saperlo,almeno in tempi brevi.

Il Tar Veneto, infatti, decidendo [con sentenza n. 175 del 6 febbraio u.s.] il ricorso contro l’assegnazione così condizionata proposta dai vincitori in forma associata di una delle quattro sedi neoistituite nel comune di Vicenza – e tutte sub judice perché pende tuttora un acrobatico ricorso al Capo dello Stato contro la loro collocazione sul territorio comunale – ha ritenuto l’impugnativa inammissibile per due ordini di motivi.

Esaminando prima il secondo dei due – anche per il maggior rilievo che gli riserva la decisione del Tar – l’idea dei giudici veneziani è la seguente: gli assegnatari, quando hanno risposto all’interpello [si trattava del secondo nel Veneto] includendo nel loro ordine delle preferenze anche sedi sub judice, già conoscevano o avrebbero dovuto conoscere [perché pubblicati un paio di mesi prima] due decreti regionali che – indicendo l’interpello e rendendo note le 130 sedi venete ancora disponibili – da un lato indicavano per quelle di Vicenza la pendenza del ricorso straordinario e quindi la loro natura di sedi sub judice, ma dall’altro richiamavano la DGR n. 1534 del 10.10.2016 che aveva due anni prima anticipato che tutte le sedi sub judice sarebbero state assegnate con clausola sospensiva.

Perciò, continua sostanzialmente la sentenza, gli assegnatari avrebbero dovuto impugnare autonomamente e immediatamente i due decreti di per sé infatti “dotati di autonoma e immediata efficacia [per loro, evidentemente] lesiva”, perché dettavano “una prescrizione puntuale (sospensione dell’assegnazione della sede farmaceutica all’esito della definizione del ricorso straordinario) che non lasciava spazi di discrezionalità all’amministrazione, i cui futuri atti applicativi [tra i quali, in primo luogo, proprio l’assegnazione] erano interamente vincolati nell’an e nel contenuto”.

Di qui l’inammissibilità per questo profilo del ricorso contro l’assegnazione – anche se impugnata unitamente ai due decreti – perché proposto quando ormai erano decorsi i termini per il gravame contro questi ultimi.

Se questa tesi avesse fondamento, pertanto, il concorrente che intenda rispondere all’interpello con un ordine di preferenze comprensivo anche di una sede inclusa tra quelle sub judice, sarebbe comunque tenuto – ove assuma di per sé censurabile tale inclusione o voglia comunque eccepire qualunque altro profilo ad essa inerente [come, in questo caso, l’apposizione nell’eventuale e futuro atto di assegnazione di tale sede di una condizione sospensiva di efficacia ricondotta alla definizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato] – a impugnare immediatamente i provvedimenti che, direttamente o per relationem, mostrino clausole/contenuti ritenuti illegittimi, naturalmente poco importando per il Tar che il ricorso possa poi rivelarsi inutile per l’avvenuta assegnazione al nostro concorrente di una sede magari diversa da quella sub judice da lui “incautamente” indicata insieme ad altre.

Il vero è che questa parrebbe una sentenza redatta sbrigativamente quasi a tavolino,e in ogni caso – questo è il punto – non denuncia il minimo approfondimento circa i meccanismi, indicati e/o ricavabili dall’art. 11 del Decreto Crescitalia e dai bandi regionali, dei concorsi straordinari: diversamente, pensiamo, sarebbe apparso con assoluta evidenza anche a un Collegio pigro o un po’ distratto che la mera inclusione nell’elenco, con numerose altre, anche di una sede sub judice non dice né può voler dire l’automatico o probabile conseguimento esattamente di quella sede, perché il gioco delle assegnazioni delineato nel compendio normativo regolatorio del concorso passa per successivi e articolati scorrimenti delle preferenze con esiti impossibili anche per un veggente da prevedere.

Se dunque un concorrente, chiamato a rispondere a un interpello, è indubbiamente legittimato – in astratto – a ricorrere al giudice amministrativo per l’annullamento di atti o provvedimenti amministrativi inerenti a sequenze procedimentali del concorso che egli affermi lesivi del suo interesse, è però necessario per l’ammissibilità di un’impugnativa che – nel concreto – tale interesse [pretensivo od oppositivo e comunque protetto dalla norma,come è protetto dalla norma l’interesse di qualsiasi concorrente alla regolarità e piena legalità dell’intera procedura] evidenzi a quel momento un suo vulnus diretto e soprattutto attuale.

Ma come può ritenersi concreta – nella specifica fattispecie di cui stiamo parlando – una qualunque lesione di interessi legittimi dell’interpellato prima dell’assegnazione della sede sub judice dalla quale soltanto può infatti derivargli un pregiudizio, fino ad allora egli essendo un semplice concorrente in attesa dell’esito dell’interpello?

Ovviamente, è una domanda retorica.

Né a miglior sorte è però destinato il primo ordine di motivi addotto dal Tar a sostegno della pronuncia di inammissibilità, laddove si afferma che la condotta [“contegno”] degli assegnatari – cioè la “partecipazione senza riserve [?] all’interpello, con espressione di preferenza per la sede n. 32 bandita sub condicione” – integrerebbe in quanto tale “una forma di acquiescenza tacita [?] rispetto alle modalità di svolgimento del secondo interpello e in particolare alla preannunciata assegnazione, sospensivamente condizionata, della sede farmaceutica all’esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato”.

Quali fantomatiche “riserve”, e con quali effetti giuridici, avrebbe mai potuto/dovuto formulare [per sfuggire a questa pronuncia di inammissibilità del ricorso contro l’assegnazione] la compagine assegnataria indicando in risposta all’interpello anche una sede sub judice? E come potrebbe mai l’inserimento di tale sede in un elenco di 38 sedi [che gli assegnatari erano tenuti a produrre alla Regione per la loro posizione in graduatoria]
configurare di per sé una misteriosissima “forma di acquiescenza tacita” circa le modalità [clausola sospensiva] di una del tutto ipotetica assegnazione della sede vicentina?

Forse che, indicando anche quest’ultima, avrebbe dovuto per ciò solo e per ciò stesso impugnare immediatamente – come ritenuto, secondo quanto già riferito, dal Tar Veneto – i due decreti citati per poi produrre motivi aggiunti in caso di assegnazione proprio di quella sede?

Ma anche qui domande solo retoriche, perché anche qui vale pienamente quanto appena osservato in ordine al pregiudizio degli interessi degli assegnatari, che è potuto diventare concreto e attuale – legittimando così il loro ricorso – solo al momento dell’effettiva assegnazione, fino ad allora puramente eventuale, di quella sede sub judice.

Non sembra dunque di alcuna utilità a questo punto – né per il farmacista, che rischierebbe di annoiarsi, né per gli “esperti”, trattandosi più che altro di ovvietà – soffermarsi ulteriormente su questa vicenda, e però proprio per l’infondatezza degli assunti dei giudici veneti non crediamo che un precedente del genere possa impensierire più di tanto i concorrenti in prosieguo interpellati nei vari concorsi.

Quanto alle sedi vicentine neoistituite, evidentemente questa decisione del Tar si traduce nei fatti in un ulteriore deprecabilissimo rinvio dell’apertura delle quattro farmacie e ai loro assegnatari non resta quindi che confidare in una sollecita decisione del ricorso straordinario così che possa finalmente essere rimossa questa assurda paralisi.
(gustavo bacigalupo)

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