Importante: come cambia la detrazione IVA con la fatturazione elettronica

Anche se la novità, quantomeno per l’enormità della sua portata, riguarda essenzialmente il formato del documento e le sue modalità di consegna/spedizione, l’avvio dal prossimo anno della fatturazione elettronica [FE] non poteva non avere anche una “ricaduta” sulle disposizioni che regolano gli altri aspetti del tributo (registrazione dei documenti, liquidazione dell’imposta, ecc.).

Quindi, con queste note – che vi preghiamo di leggere con la migliore attenzione perché rivestono una grande importanza pratica circa i tempi e modi di trasmissione allo Studio della documentazione contabile [e soprattutto della documentazione che sarà “cartacea” anche nel prossimo anno, perché, a differenza della “elettronica”, è quella che sarete ancora voi a dover far pervenire alla Sediva] – vogliamo soffermarci particolarmente sul diritto alla detrazione dell’iva, esposta nelle fatture ricevute, spettante al cessionario/committente dei beni ceduti/servizi prestati.

Ebbene, l’art. 14 del D.L. 119/2018, in corso di conversione in legge alla Camera, dispone sostanzialmente – modificando l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 – che il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine di liquidazione dell’iva (per limitarci ai mensili, il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) anche se le fatture d’acquisto non sono state ricevute e annotate entro il mese di riferimento, ma entro (e però non oltre) il giorno 15 del mese successivo, una regola che tuttavia [come diremo meglio tra un momento] non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).

Dunque, esemplificando, se una fattura riferita ad una consegna di merci effettuata nel mese di marzo 2019 è stata ricevuta e annotata entro il 15 aprile, l’iva a credito indicata nel documento può essere portata egualmente in detrazione nella liquidazione dello stesso mese di marzo, quella pertanto da operare entro il 16 aprile.

Come sappiamo, infatti, dopo le modifiche apportate dal D.L. 50/2017 il diritto alla detrazione dell’iva spetta al verificarsi di una duplice contestuale condizione: a) l’esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione che – restando nel nostro esempio – per le forniture di merci è data dalla consegna) e b) la ricezione (vale a dire il possesso) del documento.

Ora, in base alla precedente versione della norma, se per una fornitura ricevuta a marzo la fattura perveniva – poniamo – il 5 aprile, il diritto alla detrazione poteva essere fatto valere solo nella liquidazione relativa al periodo in cui si fossero verificate entrambe le condizioni di effettuazione dell’operazione [ripetiamo: esigibilità dell’imposta e possesso del documento], e quindi in questo caso relative al mese di aprile, con il versamento perciò della relativa imposta entro il 16 maggio.

Con questa modifica, invece, l’imposta indicata in quella stessa fattura potrà essere portata in detrazione nella liquidazione del mese di riferimento (marzo) concorrendo così (con il segno “-”) alla liquidazione dell’imposta da versare nel termine del 16 aprile.

Questo intervento del D.L. 119/2018, detto tra parentesi, ha ricevuto anche il plauso dell’Unione Europea che, sollecitata da un’associazione di categoria, con la comunicazione della Commissione UE TAXUD C3 D(2018)6177124 ha in pratica riconosciuto che la disposizione è in linea con la normativa comunitaria ed è necessaria per garantire il principio di neutralità dell’imposta, tanto più che, con decorrenza 1° luglio 2019, sempre il D.L. 119/2018 (art. 11) ha modificato anche le regole in materia di emissione delle fatture.

Esattamente, per agevolare gli operatori nel processo di formazione/invio del documento nel nuovo formato elettronico, l’emissione della FE sarà consentita entro i 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (e non più entro le ore 24 dello stesso giorno) ma con riferimento allo stesso mese.
Dunque, immaginando che una consegna avvenga il 30 marzo 2019, la fattura può essere bensì emessa entro il 9 aprile ma – si badi bene – concorre egualmente per l’emittente alla liquidazione del mese di marzo (versamento 16 aprile).

Ben diversamente, se non si fosse intervenuto – con le modifiche appena illustrate – anche sulle regole in materia di detrazione, per il ricevente quella stessa fattura poteva essere scomputata solo nella liquidazione del mese di ricevimento (aprile, con pagamento pertanto al 16 maggio) creando un inaccettabile “disallineamento” tra esigibilità dell’imposta per l’emittente e diritto alla detrazione per il ricevente.

Ma con la modifica legislativa, come abbiamo appena visto, il ricevente è ora autorizzato a conteggiare quella fattura con il segno “-” nella liquidazione dello stesso mese (marzo) in cui “fa cassa” a favore dell’Erario (e, quindi, con il segno “+”) per l’emittente.

Abbiamo peraltro accennato all’inizio che [curiosamente, ma forse non troppo…] la regola non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente per i quali, dunque, vale la regola di detraibilità nel periodo in cui si verificano entrambe le condizioni (esigibilità dell’imposta/ricezione).

Perciò, ad esempio, se una fattura relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 10 gennaio 2020, partecipa per l’emittente [il grossista] alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente [la farmacia] il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.

Su questi aspetti, come su altri ancora, avremo comunque modo di tornare ben presto, anche perché i “commercialisti” hanno chiesto al Governo di intervenire espressamente proprio, guarda caso, sulla fatturazione delle operazioni “a cavallo d’anno”, contemplando cioè lo stesso trattamento fiscale per la detrazione dell’iva previsto – come abbiamo ampiamente illustrato – per le transazioni commerciali nel corso dell’anno.
(stefano civitareale)

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