Il rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) tuttora incompatibile con lo status di socio

Nel secondo interpello siamo risultate vincitrici di una sede, ma abbiamo tanti dubbi sull’accettazione in quanto due di noi tre (una lavora all’ università e una in una parafarmacia) hanno come fonte di reddito familiare sicuro solo il proprio stipendio. Vi chiediamo: esiste una forma contrattuale che ci permetta di continuare a lavorare nonostante la costituzione della società titolare della farmacia ?

La risposta almeno al momento non può purtroppo che essere negativa, soprattutto per effetto del “famigerato” parere del Consiglio di Stato del 3 gennaio 2018 che ha restrittivamente [o, dal punto di vista opposto, estensivamente… ma il prodotto non cambia] interpretato le disposizioni sulle varie figure di incompatibilità previste nell’art. 8 della l. 362/91.

Pertanto anche nel vs. caso qualunque attività di lavoro – dipendente, autonomo, parasubordinato ecc. – non consentirebbe l’assunzione della partecipazione sociale.

Beninteso, la vicenda è “fluida” e secondo noi – come del resto abbiamo rilevato più volte – destinata ad essere quasi interamente riscritta dal legislatore e/o dallo stesso CdS in sede giurisdizionale, ma fino ad allora è arduo confidare in interpretazioni “illuminate” della burocrazia, nonostante la sicura incondivisibilità [per l’evidente contrasto con la ratio stessa della Legge sulla Concorrenza n. 124/2017] di alcune delle tesi conclusive affermate dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, anche se recentemente abbiamo dato conto di qualche comportamento “coraggioso” di segno contrario da parte di uffici pubblici (v. Sediva News del 05/11/2018), che forse può far ben sperare in un futuro prossimo migliore.
(stefano lucidi)

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