Il bonifico errato non fa perdere le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e “risparmio energetico

Ho da poco ultimato dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento, ma ho visto soltanto ora che il pagamento di una fattura è stato effettuato mediante un bonifico ordinario invece che con un bonifico “parlante”, come voi avete chiarito anche recentemente. Perderò la detrazione fiscale delle spese sostenute?

Una delle condizioni di accesso ai benefici fiscali previsti per le spese di ristrutturazione edilizia e per quelle sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico – prorogati al 31/12/2018 dall’ultima Legge di Bilancio con le super-aliquote di detraibilità dall’Irpef, rispettivamente del 50% e 65% – è costituita, come in pratica anche il quesito rileva, dalla modalità di pagamento che deve infatti avvenire tramite bonifico bancario/postale [c.d. parlante] “dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato” (Cfr. art. 1, comma 3, DM 18/02/1998, n. 41).

Inoltre, “a decorrere dal 1° gennaio 2015 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta pari all’ 8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta” (v. il combinato disposto dell’art. 25, comma 1 del D.L. 78/2010 e dell’art. 1, comma 657 della L. 190/2014).

Dunque, al fine della fruizione del beneficio fiscale tutti gli elementi sopra descritti devono essere presenti all’interno del bonifico “parlante”.

Tuttavia l’Amministrazione finanziaria con due ravvicinati documenti di prassi [la Circ. 43/E/2016 e la Circ. 8/E/2017] ha chiarito che, qualora le spese per ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica siano state effettuate con bonifico ordinario, ovvero con errori di compilazione, o comunque senza tutti gli elementi prescritti dalla legge, il contribuente – per evitare la decadenza dal bonus fiscale – deve effettuare un nuovo pagamento, procedere cioè a un nuovo bonifico ma questa volta “parlante”, avendo ovviamente anche cura di raggiungere opportune intese con la ditta esecutrice dei lavori ai fini del rimborso del primo pagamento (Cfr. Ris. 55/E/2012).

In tal modo, infatti, oltre alla corretta identificazione del beneficiario, il nuovo bonifico consentirà l’applicazione della ritenuta d’acconto sopra descritta.

Qualora non sia però possibile la ripetizione del pagamento – perché, ad esempio, il bonifico ordinario sia stato effettuato nello stesso anno di emissione della fattura così da rendere inevitabile che il “nuovo” bonifico parlante sia emesso soltanto l’anno successivo, e quindi troppo tardi perché venga operata la ritenuta d’acconto nei confronti della ditta per l’anno precedente – occorrerà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa beneficiaria dell’accredito, in cui quest’ultima attesti “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.

Non sembra un’impresa titanica e dunque in pratica al bonifico “errato” c’è sicuramente rimedio.

(mauro giovannini)

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