Farmaci biosimilari. Il Tar boccia la delibera della Regione Toscana

Il Tar di Firenze, con sentenza n.697 pubblicata il 21 marzo scorso, ha accolto il ricorso presentato da Roche contro la delibera regionale che stabilisce l’impossibilità per le aziende di acquistare un farmaco diverso da quelli aggiudicati da Estar se non previa una valutazione “improntata sulle politiche di governance della spesa e della sostenibilità”.

Secondo i giudici, “le direttive emanate dalla Regione Toscana, nella parte in cui impongono l’utilizzo esclusivo dei farmaci aggiudicati, stabilendo che non possano essere richiesti ed utilizzati prodotti diversi da quelli aggiudicati se non previa specifica richiesta e successiva autorizzazione, sono manifestamente illegittime in quanto elaborate in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e che non consente la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari”, essendo la scelta prescrittiva di un farmaco biologico originator o biosimilare esclusivamente del medico.

Inoltre, il tribunale amministrativo ritiene illegittima la decisione della giunta di condizionare l’acquisto di un farmaco diverso da quelli aggiudicati da Ester a una valutazione “improntata sulle politiche di governance della spesa e della sostenibilità, perché vuol proprio negare quella centralità della valutazione medica e appropriatezza terapeutica che, con specifico riferimento ai farmaci biologici, ove non vi è una integrale sovrapponibilità tra farmaci pur indirizzati alle cura delle medesime patologie, comporta la illegittimità della delibera impugnata”.

Dunque, conclude il Tar, “risulta illegittima con riferimento ai farmaci biologici, la previsione di un meccanismo autorizzatorio che àncora l’acquisto in deroga di farmaco biologico non aggiudicato, non già alla valutazione medica di appropriatezza di cura e di garanzia della continuità terapeutica, bensì esclusivamente a valutazione di carattere economico”.

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