Dichiarazione fraudolenta anche con false spese mediche

L’evasione delle imposte è sanzionata penalmente anche quando il contribuente si avvalga di fatture per operazioni inesistenti, come le spese mediche fittizie indicate quali oneri deducibili/detraibili nella dichiarazione dei redditi, la quale infatti diventa così fraudolenta.

È quanto ha affermato la Cassazione in una recente sentenza esaminando il caso di alcuni contribuenti che avevano indicato appunto spese mediche mai sostenute (falso ideologico), e precisando giustamente che il reato si configura anche quando il contribuente falsifica o altera materialmente la fattura emessa dal medico o dalla struttura sanitaria (falso materiale).

Quindi, in soldoni, nel falso ideologico il documento non c’è e viene nondimeno indicato nel Quadro RP della dichiarazione e inserito così tra gli oneri deducibili/detraibili, mentre nel falso materiale un documento all’origine c’era ma il contribuente lo ha materialmente falsificato includendo anch’esso nel Quadro RP.

Sono due diverse ipotesi di dichiarazione fraudolenta, in cui comunque rientrano numerose altre fattispecie compresa quella – per portare un altro caso che può interessare il titolare di un esercizio commerciale – in cui la fattura falsa (ideologicamente o materialmente) sia stata registrata nella contabilità dell’impresa e utilizzata come costo.

È chiaro però che il falso ideologico e il falso materiale non possono concorrere tra loro.

Ma, attenzione, il reato di dichiarazione fraudolenta si perfeziona indipendentemente dal superamento di un qualsiasi ammontare di imposte evase, come invece è per la dichiarazione infedele in cui è necessario infatti evadere più di 150mila euro di imposte perché il reato si compia.

Perciò, nei casi di dichiarazione fraudolenta anche l’evasione di pochi euro può astrattamente indurre l’Agenzia delle Entrate – in presenza delle ipotesi di falso (ideologico o materiale) sopra indicate – a denunciare il fatto.

E visto che siamo entrati nel periodo della dichiarazione dei redditi è ovviamente il caso di tener conto [tra i tanti…] anche del principio sancito dalla Suprema Corte.

(stefano lucidi)

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