Corte di giustizia europea: lecito mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di farmaci OTC

La Corte di giustizia europea si è espressa sulla vendita a distanza di medicinali senza prescrizione, precisando le condizioni secondo le quali uno Stato membro può vietare un servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali.

La società Doctipharma gestisce un sito web sul quale, fino al 2016, era possibile acquistare prodotti farmaceutici e medicinali senza ricetta, a partire dai siti web di varie farmacie. In pratica, il sito della Doctipharma metteva a disposizione i prodotti mediante un catalogo preregistrato, il cliente selezionava i medicinali e il suo ordine veniva poi trasmesso alle farmacie di cui la Doctipharma ospitava il sito. Il pagamento del prezzo di acquisto avveniva attraverso un sistema di pagamento unico comune a tutte le farmacie, a partire da un apposito conto.

L’Union des groupements de pharmaciens d’officine ha contestato la legittimità del servizio: a suo avviso, il servizio fornito dalla Doctipharma tramite il suo sito web faceva partecipare quest’ultima al commercio elettronico di medicinali ed era, pertanto, contrario alla normativa nazionale francese che vieta la vendita di medicinali da parte di persone prive della qualifica di farmacista.

La Corte d’appello di Parigi ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia se una tale attività costituisca un servizio della società dell’informazione e se il diritto dell’Unione consenta agli Stati membri di vietarne la fornitura,come nel caso dello specifico servizio web che mette in contatto farmacisti e clienti per vendere, a partire dai siti di farmacie aderenti, medicinali non soggetti a prescrizione medica.

La Corte precisa al riguardo che il servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e potenziali pazienti per la vendita di medicinali rientra nella nozione di “servizio della società dell’informazione” ai sensi del diritto dell’Unione.

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che qualora si ritenga che il prestatore che non possiede la qualifica di farmacista proceda egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro nel cui territorio è stabilito può vietare la fornitura di tale servizio.

Per contro, qualora il prestatore si limiti, mediante una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non possono vietare tale servizio per il motivo che la società di cui trattasi partecipa al commercio elettronico di vendita di medicinali senza avere la qualifica di farmacista.

La Corte conclude evidenziando che se è vero che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione e non possono pertanto vietare un tale servizio per i medicinali non soggetti a prescrizione.

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