Si riaprono ancora una volta i termini per la rivalutazione di quote, azioni e terreni edificabili

Nella Legge di Bilancio [una volta si sarebbe chiamata Finanziaria 2019], che dovrà essere approvata dal Parlamento nel prossimo mese di dicembre, è prevista la rivalutazione del costo dei terreni edificabili e delle quote di partecipazione in società non quotate in borsa detenute da persone fisiche, con la liquidazione entro il 30 giugno 2019 di un’imposta sostitutiva dell’8% del valore risultante della perizia giurata di un professionista abilitato.

Per le cessioni di quote sociali operate dal 1° gennaio 2019, pertanto, ove si proceda a tale loro affrancamento/rivalutazione, si eviterà di pagare l’imposta ordinaria del 26% sul c.d. capital gain, misura introdotta con la precedente Legge di Bilancio per le cessioni onerose di tutte le quote sociali (qualificate o meno).
Come ben sapete – perché, se non ricordiamo male, è la sedicesima volta che il Parlamento riapre i termini per questa rivalutazione introdotta la prima volta con la l. 448/2001 [e in pratica sono diciotto anni che l’agevolazione viene “rinnovata”…] – la perizia va predisposta e giurata da un commercialista [o altro tecnico abilitato, come un ingegnere, un architetto, o un geometra] entro il 30 giugno 2019, con il pagamento, anche frazionato in tre annualità ma con gli interessi al 3% per ogni anno di ritardo, dell’importo pari all’8% del valore di perizia.

Perciò, chi ritiene o ha in progetto la cessione a titolo oneroso delle quote sociali [tutte o in parte] oggi possedute coglierà probabilmente questa occasione, ma verosimilmente vorrà profittarne [ricavandone vantaggi perfino maggiori] anche chi oggi sia titolare di farmacia in forma individuale e sia fermamente deciso a vendere in tempi brevi l’esercizio.

Egli potrà/dovrà infatti costituire in tal caso una società (ad esempio una sas, che qui è preferibile alla snc per vari aspetti) entro il 31/12/2018 mediante il conferimento della farmacia e procedere successivamente alla cessione delle quote sociali [invece che dell’azienda come tale], usufruendo così dell’agevolazione e pagare dunque l’8% – come detto, entro il 30/06/2019 – del prezzo pattuito il cui ammontare evidentemente corrisponderà più o meno a quello della rivalutazione risultante dalla perizia da asseverare.

Anzi, sempre in questa ipotesi [che nei fatti si rivela peraltro, per ovvi motivi, l’iter di gran lunga preferito], la società potrebbe essere costituita con il futuro cessionario avendo cura di riservare il 99% al titolare individuale, che poi cederà tale intera sua partecipazione alla stessa parte cessionaria e/o a persone fisiche o società di persone indicate da quest’ultima entro la data di stipula del rogito.
Abbiamo voluto semplificare il più possibile questa vicenda che tuttavia in realtà è sempre molto delicata e necessita in ogni caso di grande attenzione e rigore anche nella disciplina contrattuale.
(franco lucidi)

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