L’intrasferibilità alla snc delle obbligazioni personali di un socio

La nostra è una snc a tre soci ed è titolare di due farmacie ubicate nello stesso comune.
Il problema sorto nell’ultimo anno è rappresentato dall’accresciuta posizione debitoria di uno dei soci verso ditte e persone fisiche estranee alla società per operazioni di carattere commerciale non andate pienamente a buon fine.
I creditori di questo socio hanno minacciato di agire sulla quota del debitore e metterci in crisi ottenendo dal tribunale, ad esempio, la liquidazione del controvalore in denaro che la società, specie in questo momento, avrebbe grandi difficoltà a sostenere.
Sapendo che se fosse invece la snc a non pagare debiti sociali potremmo risponderne tutti noi, vorremmo conoscere a quali rischi è esposta la società in un caso come questo che riguarda soltanto uno dei soci e non è riconducibile in alcun modo all’attività sociale.

Ai rischi che paventate – almeno allo stato – la vs. snc non è in realtà esposta perché, come abbiamo avuto già occasione di chiarire, l’art. 2305 c.c. dispone che “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore”.

I creditori di quel vs. socio non potranno quindi invocare la messa in liquidazione della quota da lui posseduta, ma potranno opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza fissata nell’atto costitutivo, dato che – come abbiamo appena letto – l’impedimento persiste soltanto finché dura la società.
C’è però anche l’art. 2270, primo comma, secondo cui: “Il creditore particolare del socio, [anche qui: ndr] finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione”.

Neppure questa è una norma che ha bisogno di grandi chiarimenti, e comunque è una delle tre disposizioni del codice [la prima è proprio l’art. 2305 e la terza è l’art. 2271, per il quale: “non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio”] che, unitariamente considerate, rendono il patrimonio di una società di persone – costituito dai conferimenti originari dei soci e dai successivi eventuali incrementi – un patrimonio autonomo perché destinato all’esercizio dell’impresa (sociale), e dunque bensì sensibile alle ragioni dei creditori della società, ma insensibile a quelle dei creditori particolari del socio.
È opportuno tuttavia ribadire anche in questa circostanza che deve in ogni caso trattarsi di una società di persone c.d. regolare, e perciò formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscritta nel Registro delle imprese.

Diversamente, come nel caso delle società c.d. irregolari (costituite, cioè, senza l’osservanza delle formalità appena ricordate) e ancor più delle società di fatto [caratterizzanti soprattutto, per restare alla farmacia, le “società ereditarie” prima appunto della loro regolarizzazione, cui pertanto è sempre bene procedere con sollecitudine], diventa applicabile anche il secondo comma dell’art. 2270 del cod.civ., che permette al “creditore particolare del socio” – quando “gli altri beni del debitore (il socio, ovviamente: ndr) sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti” – di “chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore”, incidendo così in modo significativo anche sull’autonomia del patrimonio sociale.

Salve queste precisazioni, però, a una società di persone regolare [perciò nella stragrande maggioranza dei casi] non possono derivare – ma soltanto, come si diceva, “finché dura” – effetti seriamente pregiudizievoli dalle vicende personali del socio.

Tutt’altro è invece – come viene rilevato anche nel quesito – il “percorso” inverso, essendo infatti i soci [tutti i soci in una snc, e i soli soci accomandatari in una sas] solidalmente, illimitatamente e sussidiariamente responsabili delle obbligazioni sociali; ma questo è un tema molto più ampio e delicato rispetto a quello trattato in queste brevi note, e peraltro è stato anch’esso da noi già affrontato più volte.
(gustavo bacigalupo)

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