La giurisprudenza amministrativa più recente

Anticipando la rubrica “Normativa, giurisprudenza & prassi (in pillole)” del n. 703 di Piazza Pitagora, diamo conto delle decisioni recenti di maggior rilievo del giudice amministrativo, che naturalmente si aggiungono a quelle che sono state commentate via via nel corso di questo periodo.

 Rigettata con decreto monocratico l’istanza di sospensione del provvedimento sindacale di chiusura di una farmacia succursale
Tar Puglia – decreto 20/07/2018, n. 388
All’esito di una inverosimile (nelle forme e nei contenuti) corrispondenza intercorsa tra la Regione e il Sindaco di Maruggio ma con l’intervento anche dell’Asl TA, la farmacia succursale istituita nella Fraz. Campomarino – legittimamente affidata in gestione, oltre 30 anni fa, al titolare dell’allora unica farmacia del comune e da quel momento ininterrottamente funzionante – è stata inopinatamente chiusa da un’ordinanza del Sindaco emessa [nonostante il parere favorevole (!) di quest’ultimo e dell’Asl alla conferma dell’apertura stagionale dell’esercizio anche nel 2018] su indebita quanto serrata interferenza/pressione degli uffici regionali, a loro volta intimoriti da una diffida priva di qualunque fondamento dell’assegnatario della seconda sede nel frattempo attivata anch’essa, come la prima farmacia, nel capoluogo.
Nelle sue note parecchio sconclusionate e dirette dichiaratamente alla chiusura della succursale da parte del Sindaco, la Regione – tanto per rafforzare in un lettore anche distratto quale fosse il fine ultimo di un’operazione chirurgica come questa (ma andata a segno solo in parte…) – invita quest’ultimo, come se non bastasse, a valutare anche la necessità di fornire assistenza alla località di Campomarino mediante l’apertura di un dispensario stagionale [da affidare in gestione, chissà?, proprio al titolare della seconda sede…], ricevendone un riscontro negativo anche da parte dell’Asl per la quale infatti “non risulterebbe giustificata l’apertura di un altro esercizio stagionale in Campomarino, in quanto in contrasto con la normativa vigente”. Fatto sta che la farmacia succursale è stata chiusa su ordinanza del Sindaco di mera “esecuzione” delle disposizioni regionali [con stravolgimento del riparto di attribuzioni previsto dalla legge pugliese in materia], senza tuttavia potervi sopperire con l’istituzione di un impossibile (in uno scenario come questo) dispensario stagionale.Ma il tentativo del ricorrente di veder sospendere il provvedimento di chiusura da un decreto monocratico del Tar Puglia si è rivelato – ancor più sorprendentemente – infruttuoso, avendo il Presidente della Sez. di Lecce ritenuto sussistente in capo al ricorrente “un danno di natura meramente economica” [come tale, quindi, determinabile e risarcibile] e assenti invece pregiudizi caratterizzati da “estrema gravità e urgenza”.Ma le cose stanno di gran lunga diversamente: l’“estrema gravità e urgenza” di un provvedimento sospensivo degli effetti dell’ordinanza di chiusura in piena estate dell’unico presidio di assistenza farmaceutica (in una località con notevoli flussi turistici esattamente nel periodo estivo…) sta nel danno sicuramente irreparabile che il provvedimento reca all’interesse pubblico e, quando il Tar deciderà in camera di consiglio il 12 settembre p.v., l’estate sarà finita.Se questa non è mala gestio…

 Respinta l’istanza di sospensione della sentenza che annulla il diniego al trasferimento della farmacia di Morolo
Consiglio di Stato – ord. 13/07/2018, n. 3253
Si tratta dell’istanza cautelare proposta dal Comune di Morolo contro la sentenza del Tar Lazio, sez. Latina, n. 133/2018, che aveva annullato il diniego di autorizzazione allo spostamento dell’unica farmacia di Morolo dal “centro storico” alla periferia del capoluogo.
Questo trasferimento, secondo il Comune, avrebbe frustrato il progetto di valorizzazione dell’intero territorio, ma in particolare proprio del “centro storico”, oltre a rendere disagevole l’accesso al locale sito in periferia perché “non raggiungibile a piedi dagli utenti” residenti nelle aree centrali del paese. Il Tar Lazio-Latina, nell’accogliere il ricorso, richiama le consuete considerazioni [trascurate peraltro in altre circostanze dal giudice amministrativo…] sulla configurabilità – in questo specifico tema – del “principio della libera scelta del farmacista in ordine all’ubicazione del proprio esercizio…”, invece nella fattispecie disatteso dal Comune che ha infatti opposto al ricorrente “un diniego al trasferimento motivato con ragioni riconducibili alla sfera dell’opportunità le quali… non possono costituire un limite giuridicamente apprezzabile alla pretesa” del titolare di farmacia che intende spostare l’esercizio all’interno della sede. È vero che il CdS respinge l’istanza di sospensione della decisione del Tar per “la difficile configurabilità di un danno grave ed irreparabile per la salute pubblica derivante dal trasferimento dell’unica farmacia in un’area più densamente popolata”, ma precisa subito dopo che “la possibilità ed i limiti di una pianificazione comunale volta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, ed in particolare del proprio centro storico” può assumere un ruolo anche rilevante in una vicenda come questa [una notazione che riteniamo condivisibile] e che in ogni caso “richiede un più ampio approfondimento proprio della sede di merito”.

 Confermate le tre nuove sedi di San Severo
Consiglio di Stato – sent. 11/07/2018, n. 4231
Il CdS respinge l’appello contro la collocazione sul territorio comunale delle tre nuove sedi di San Severo confermando la sentenza di primo grado e ricordando che la finalità della legge è quella di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico al maggior numero di abitanti anche nelle aree scarsamente abitate tenendo conto “della situazione abitativa attuale e non di quella futura” [quest’ultimo non è però un assunto che si trae in tutte le decisioni del CdS, per il quale infatti talora hanno legittimamente contribuito alle scelte localizzative del Comune anche le prospettive di sviluppo abitativo]. I giudici di Palazzo Spada chiariscono inoltre, quanto ai pareri obbligatori di Asl e Ordine dei farmacisti, che al riguardo non sono previste dalla legge precise modalità di acquisizione e pertanto “eventuali irregolarità nella loro assunzione non possono comportare la declaratoria di illegittimità” del relativo provvedimento [per la verità, questa affermazione non può valere per tutte le “irregolarità” che sul piano procedimentale possano riguardare pareri obbligatori, come è vero che alcune di esse sono state alla base di pronunce di annullamento di provvedimenti di revisione della p.o., sia straordinaria che ordinaria].

 Il CdS conferma la legittimità della nuova sede di Soriano nel Cimino
Consiglio di Stato – sent. 06/07/2018, n. 4138
Nel respingere l’appello contro la sent. Tar Lazio n. 8006/2017, e nel confermare dunque l’istituzione della nuova sede del comune di Soriano nel Cimino, il CdS fa una rapida ma accurata ricostruzione dello stato recente e attuale del diritto delle farmacie, richiamando in particolare il nuovo concetto di pianta organica [che però tanto nuovo non è…] la finalità di garantire la migliore accessibilità al servizio farmaceutico, i criteri per l’apertura di sedi in soprannumero e la discrezionalità del Comune nelle scelte localizzative.

 La gestione del dispensario si trasferisce con cessione della titolarità della farmacia
Consiglio di Stato – sent. 27/06/2018, n. 3958
I giudici di Palazzo Spada hanno rigettato anche l’appello contro il riconoscimento del trasferimento dell’affidamento della gestione del dispensario di Mezzomerico unitamente a quello della titolarità della farmacia, dal momento che il dispensario costituisce un “presidio suppletivo” che è parte integrante dell’azienda farmacia e per il quale dunque – in caso di cessione della farmacia affidataria – non deve essere obbligatoriamente esperita una (nuova) procedura concorsuale [da parecchi anni le poche decisioni in materia sono state in tal senso].

 Legittima la revisione della “zonizzazione” delle sedi di Pieve a Nievole
Tar Toscana – sent. 25/06/2018, n. 917
Si tratta di una sentenza che ha riunito due ricorsi presentati contro la nuova sede istituita nel comune di Pieve a Nievole.
In particolare, i giudici toscani affermano che la revisione della zonizzazione delle farmacie (di tutte le sedi, e quindi anche di quelle di cui erano titolari i ricorrenti) è stata legittimamente effettuata dal Comune trattandosi di un potere di pianificazione territoriale che – come chiarì il CdS già in una decisione del 2013, che operava una prima corretta ricostruzione del sistema alla luce del Decreto Crescitalia – non si esercita “una tantum” ma può “essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti … nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale” e sempre nell’esplicazione di scelte ampiamente discrezionali. Come avrete capito, era stato impugnato un provvedimento di revisione ordinaria della p.o. che, intervenendo sui confini di una sede neoistituita nel 2012 [ma che, pur essendovi stato attivato l’esercizio, si era rivelata – per configurazione e “zonizzazione” – inadeguata a soddisfare le esigenze, primarie nel Crescitalia, di un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio a ragione della mancata realizzazione dei programmi di sviluppo edilizio di cui si era tenuto conto nella prima collocazione della sede], ne aveva significativamente modificato la circoscrizione di pertinenza così da consentire al suo assegnatario (nel concorso straordinario) di poter spostare la farmacia nella nuova porzione territoriale attribuita alla sede con il provvedimento di revisione ordinaria impugnato. Di qui la legittimità di tale provvedimento e di quello, successivo, di autorizzazione al trasferimento dell’esercizio.

 Sul riassorbimento delle farmacie rurali e sulla competenza comunale
Consiglio di Stato – sent. 20/06/2018, nn. 3807 e 3793
È legittima l’istituzione da parte del Comune – la cui competenza viene qui ribadita ancora una volta – della nuova sede di San Giovanni in Fiore, perché non è consentito procedere al riassorbimento della farmacia rurale già esistente, trattandosi di un istituto che riguarda solo le farmacie urbane e del resto la farmacia rurale nasce per “far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione”. È una decisione che suscita perfino fastidio perché una volta di più se ne trae l’idea di quanto sia imprevedibile l’operato del CdS (anche) in sede giurisdizionale, che sembra talvolta dipendere – oltre che naturalmente dalla composizione del Collegio giudicante – anche, perché no?, dall’… umore di giornata dei Consiglieri. È infatti inaccettabile che con tanta nonchalance il Supremo Consesso venga ancora oggi ad affermare qualcosa che era stata già seppellita nei cassetti tra i precedenti da macerare: si tratta della fantasiosa distinzione, ai fini della riassorbibilità o meno di una sede soprannumeraria ex artt. 104 e 380 T.U.San., tra “criterio topografico” e “criterio della distanza” (che notoriamente da sempre sono la stessa cosa) e di quella tra farmacie urbane e farmacie rurali, altro refrain privo in questa vicenda di qualunque rilievo. Dopo quasi dieci anni di appiattimento non certo decoroso su una sentenza (se non sbagliamo) del 2006 che era in pratica sbucata dal nulla, il CdS aveva infatti finalmente demolito quelle due distinzioni, affermando giustamente l’applicabilità delle disposizioni citate e quindi della riassorbibilità sia alle farmacie urbane come alle rurali, dopo aver ricordato, ancor più condivisibilmente, la perfetta identità di significato tra “criterio topografico” e “criterio della distanza”: la sentenza che aveva fatto giustizia in tale direzione è la n. 2851 del 4/6/2014 [è un po’ quello, se ricordate bene, che più recentemente abbiamo visto accadere sul “tetto” dei 35 punti e la maggiorazione ai rurali, anche se qui fortunatamente – a differenza della vicenda/riassorbimento in cui il CdS ha tenuto duro in parecchie decisioni – l’improvvido “precedente” del CdS è rimasto (nei due o tre anni di sopravvivenza) del tutto isolato, per essere infine smentito dapprima dai Tar e infine dallo stesso Supremo Consesso amministrativo alla prima circostanza utile].
Nella seconda pronuncia (n. 3793) il CdS – confermando l’istituzione delle nuove sedi di Rende – riafferma che la competenza per “l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione” è del Comune e non della Regione, alla quale sono rimessi solo poteri sostitutivi in caso di inerzia comunale. Qui, però, sarebbe stata necessaria qualche parola in più per chiarire se non altro che poteri sostitutivi sono stati è vero attribuiti alla Regione, ma soltanto nei casi di “inerzia comunale” nella tempestiva approvazione del provvedimento di revisione straordinaria della p.o. del 2012, e che quindi poteri sostitutivi, né delle Regioni né di altri enti, non ne sono stati contemplati da nessun’altra parte e per nessun’altra vicenda.

 Accolto l’appello contro il trasferimento della seconda farmacia di Maida
Consiglio di Stato – sent. 19/06/2018, n. 3744
Il CdS accoglie l’appello contro la sent. Tar Calabria n. 1142/2017 e annulla il provvedimento di autorizzazione al trasferimento della seconda farmacia di Maida per aver di fatto “determinato la perdita del secondo presidio farmaceutico” istituito con il criterio topografico, mentre proprio l’utilizzo di tale criterio [senza che nel frattempo sia intervenuto il riassorbimento della sede] “ha fatto sorgere in capo alla farmacia stessa una speciale destinazione al servizio di quel centro abitato” rimasto invece evidentemente sfornito a seguito dello spostamento dell’esercizio.
 Legittima l’istituzione di nuove farmacie utilizzando i “resti”
Consiglio di Stato – sent. 19/06/2018, n. 3743
La scelta di istituire la nuova sede di San Damiano d’Asti utilizzando i “resti” superiori al 50% dei 3.300 abitanti è per i giudici di Palazzo Spada legittima non essendo richieste a tal fine particolari giustificazioni o motivazioni: anzi, secondo il CdS, “visti il contesto e la ratio della riforma è chiaro il favore del legislatore verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici”.
Giurisprudenza ormai costante.

 Illegittimo l’acquisto da parte del Comune di Verona delle quote di una farmacia in gestione provvisoria
Tar Veneto – sent. 18/06/2018, n. 633
Viene dichiarato illegittimo l’acquisto da parte del Comune di Verona delle quote di una farmacia gestita in via provvisoria dagli eredi del precedente titolare: per i giudici veneti, infatti, il trasferimento sarebbe stato valido se il Comune avesse esercitato il diritto di prelazione previsto dall’art. 9 della l. 475/68 trasferendo – ma solo successivamente – la gestione della farmacia all’azienda speciale (AGEC), che invece nella fattispecie aveva acquistato direttamente le quote dagli eredi.

 Legittima l’istituzione della nuova sede di Ladispoli
Tar Lazio – sent. 13/06/2018, n. 6618
I giudici laziali confermano la collocazione della nuova sede di Ladispoli in quanto espressione del potere discrezionale dell’amministrazione locale “non connotata da illogicità, irragionevolezza o disparità di trattamento” che inevitabilmente ha comportato la revisione della p.o. del comune e anche “la definizione di nuovi perimetri”.

 Confermata l’assegnazione del dispensario di Brenno alla farmacia comunale
Consiglio di Stato – sent. 11/06/2018, n. 3507
Il CdS conferma anche la sentenza del Tar Lombardia n. 2103/2017 sottolineando che per la modifica dell’assegnazione di un dispensario farmaceutico non è sufficiente la maggiore vicinanza di un esercizio rispetto all’altro, specie in presenza di una gestione trentennale come nel caso di Brenno da parte della farmacia comunale, essendo necessarie a tal fine “preminenti ragioni di interesse pubblico” che giustifichino la variazione di un “assetto … consolidato, sul quale si è formato un legittimo affidamento”.

 Respinto l’appello contro la graduatoria laziale
Consiglio di Stato – ord. 01/06/2018, n. 2496
Il CdS respinge l’istanza cautelare contro i due provvedimenti di rettifica della graduatoria laziale per la mancata impugnazione nei termini del provvedimento di approvazione della prima graduatoria, essendo le successive rettifiche “intervenute su profili non di interesse per l’odierna appellante” per cui la loro impugnazione non è idonea a sanare la tardiva contestazione del primo provvedimento.
Anche su questo punto i giudici amministrativi tendono talvolta a decidere sulla base dell’“umore di giornata”, vista la diversità delle pronunce su tale specifico aspetto che solo in qualche caso è sembrata giustificata dalla diversità delle fattispecie decise.

 La Lorenzin e la maggiorazione ai rurali
Tar Calabria – sent. 30/05/2018, n. 1117
Anche i giudici calabresi ribadiscono l’insuperabilità dei 35 punti per i rurali alla luce delle modifiche introdotte con la Legge Lorenzin, che però – per dovere di cronaca – è sopraggiunta quando ormai il CdS (come accennato poco sopra) aveva definitivamente abbandonato la tesi contraria affermata in un’isolata decisione di circa tre anni fa.

 La proroga di sei mesi non lede gli interessi degli altri concorrenti
Tar Lazio – sent. 25/05/2018, n. 5905
Per il Tar la concessione ai ricorrenti della proroga di sei mesi per l’apertura della farmacia vinta a concorso non lede gli interessi dei concorrenti graduati in posizioni utili per gli interpelli successivi perché questi possono beneficiare della validità di sei anni della graduatoria come modificata dalla l. 19/2017 [ma non è proprio così, perché l’interesse dei concorrenti è naturalmente quello di poter scegliere – al momento dell’avvio dell’interpello che li riguarderà – tra il numero più elevato possibile di sedi per loro “disponibili”…].
(gustavo bacigalupo – alessia perrotta)

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