La FE per i farmaci dispensati ai residenti all’estero

I clienti della farmacia residenti all’estero (abbiamo un paio di famiglie che rientrano nella nostra clientela abituale) sono equiparati ai clienti italiani anche per il divieto per noi di emettere fatture elettroniche per i farmaci?

 

In principio, l’obbligo di fatturazione elettronica vale soltanto per i rapporti intercorrenti tra soggetti nazionali o stabiliti in Italia; se il cliente risiede invece all’estero, la fattura può essere emessa in cartaceo indipendentemente dal contenuto delle cessioni di beni/prestazioni di servizi in essa documentate e dunque prescindendo dalla dispensazione di farmaci o altra merce.

Dobbiamo però evidentemente appurare se la farmacia può scegliere di emettere una FE [con indicazione di codice destinatario XXXXXXX] se non altro per evitare la compilazione dell’esterometro, tanto più che potrebbe verosimilmente essere l’unica operazione di questo genere nell’ambito dello stesso periodo di riferimento.

Ora, se la spesa per il cliente non è inseribile nel sistema TS – e se egli è residente all’estero probabilmente non ha un codice fiscale nazionale – non dovrebbe sorgere alcun problema, proprio perché, come sappiamo, il divieto per la farmacia [e altri operatori sanitari] di emettere fatture elettroniche vale solo per le operazioni oggetto di comunicazione al Sistema.

Resta, però, la questione della privacy – che è poi la ragione del divieto di FE per le operazioni da comunicare al STS – e qui la prudenza suggerisce, almeno in questo momento, di rinunciare alla comodità di non presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere [che poi è appunto l’esterometro] ed emettere la fattura in formato analogico evitando così sul nascere ogni questione.

Presto, tuttavia, dovremmo saperne di più.
(roberto santori)

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