Fino al 31 dicembre per il pieno della vettura della farmacia vale ancora la vecchia scheda carburante ( ma il pagamento del pieno con mezzi tracciabili resta obbligatorio fin dal 1 luglio scorso)

Con il dl. 79/2018 è stata infatti rinviata al 1° gennaio 2019 – in pratica allineandola all’introduzione “generalizzata” della fatturazione elettronica nel nostro Paese – l’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dei soggetti Iva e quindi anche per i rifornimenti dei veicoli aziendali della farmacia, inizialmente fissata al 1° luglio 2018 dalla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27/12/2017 – art. 1, comma 917 e ss), anche se è stato confermato, sempre a partire da quest’ultima data, l’obbligo di pagamento di tali operazioni mediante strumenti “tracciabili” (carte di credito, di debito, bonifici, assegni, ecc.). È vero che il citato dl. 79/2018 non è stato poi convertito in legge ma le sue disposizioni sono state “trasfuse” con identico tenore testuale nella legge di conversione del c.d. “Decreto Dignità” (dl. n. 87 del 12/07/2018), cioè nella l. 09/08/2018 n. 96, entrata in vigore il 12 agosto scorso, che ha mantenuto validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del testo del dl. decaduto: in pratica, pertanto, le disposizioni che rinviano l’obbligo di fatturazione elettronica per i rifornimenti di carburante devono ritenersi in vigore sin dal 29/06/2018 (data di entrata in vigore del dl. 79/2018 poi “abbandonato”). È bene perciò a questo punto – avendo finalmente un quadro definitivo delle modifiche intervenute – cercare di delineare le regole da seguire, sia in questo periodo transitorio che anche successivamente, per documentare in termini il più possibile corretti, e naturalmente anche ai fini fiscali, il “pieno” dei veicoli della nostra farmacia.

  • Ancora in pista la “vecchia” scheda carburante

Fino al 31 dicembre di quest’anno, dunque, proprio per effetto del rinvio operato queste operazioni possono essere documentate nelle modalità già in vigore, e cioè alternativamente:

  • dalla “classica” scheda carburante ( 1, comma 1, D.P.R. 444/97);
    • dalle carte di credito, di debito e prepagate ( 1, comma 3-bis D.P.R. 444/97), avendo cura – lo ricordiamo – di far risultare nell’estratto conto emesso dal gestore tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto (e cioè la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento nonché l’ammontare del relativo corrispettivo) così da consentire la deduzione/detrazione ai fini delle II.DD. e dell’Iva.

    Il dubbio diventa allora se sia ammesso in questa fase di passaggio l’utilizzo – pur evidentemente facoltativo – della fattura elettronica da parte degli operatori che già si erano attrezzati in tal senso.

    La risposta dovrebbe essere negativa.

    Infatti, il differimento al 1° gennaio 2019 delle disposizioni della Legge di Bilancio (comma 926, lett. b) e 927) – che prevedono l’abrogazione del D.P.R. 444/97 (il regolamento sulla scheda carburante) -mantiene in vita fino al 31/12/2018 la prescrizione ivi contenuta nell’art. 1, comma 3, per la quale “è fatto divieto ai gestori di carburanti di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall’art. 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo” [cioè il D.P.R. 633/72]. Si potrebbe anche considerare, a sostegno di questa conclusione, che l’emendamento proposto in sede di discussione al Senato della legge di conversione del D.L. 79/2018 – che avrebbe dovuto rimettere in gioco la fattura elettronica ammettendo per il periodo transitorio un “regime alternativo” su base facoltativa tra scheda carburante (o carta di credito) e fattura elettronica – non è stato approvato, essendo state le originarie disposizioni del dl. 79/2018, come accennato, riscritte identicamente nella legge di conversione del “Decreto Dignità”. E tuttavia un’interpretazione così rigida potrebbe sembrare contraria alla volontà dello stesso legislatore che, prevedendo l’estensione obbligatoria e generale dell’impiego della fatturazione elettronica a partire dal 2019, non può non considerarsi favorevole all’adozione dello strumento su base facoltativa prima di tale scadenza, e questo – riteniamo – al di là dell’interpretazione strettamente formalistica che si deve evincere dal dato normativo, che d’altra parte può magari risentire di una scrittura frettolosa e poco attenta. In ogni caso è inutile dire che un chiarimento ufficiale su questo punto sarebbe davvero necessario.

    • Dal 1° luglio 2018 soltanto pagamenti “tracciabili”…

    Quel che invece non ha conosciuto rinvii, ed è quindi in vigore fin dal 1° luglio 2018, è l’obbligo ai fini della deducibilità II.DD/detraibilità Iva di saldare l’operazione mediante l’uso di strumenti di pagamento “tracciabili” (carte di credito, di debito ma non solo: anche assegni bancari e postali circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici bancari e postali, e tutti gli altri strumenti di pagamento indicati nel Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 73.203 del 04/04/2018): il contante, insomma, qui è definitivamente bandito. E bisogna allora fare molta attenzione visto che in mancanza del pagamento “tracciabile” viene meno anche – come avrete arguito – la deducibilità/detraibilità della relativa spesa ai fini delle II.DD. e dell’Iva (!).

    • …e non solo per i rifornimenti di carburante…

    …perché, a causa di un mancato coordinamento nella riscrittura operata dalla legge di bilancio 2018 tra il nuovo testo dell’art. 164 TUIR – che ha riguardo alla deducibilità delle spese relative ai veicoli a motore ai fini delle II.DD. – e quello dell’art. 19-bis DPR 633/72 [che disciplina invece le regole di detrazione ai fini IVA delle spese stesse], parrebbe che l’uso di strumenti tracciabili di pagamento ai fini della deducibilità/detraibilità non riguardi soltanto gli acquisti di carburante per autotrazione ma anche i costi di custodia, manutenzione e riparazione ed impiego dei veicoli impiegati nell’esercizio di impresa, ivi compresi i pedaggi autostradali: in definitiva tutti i costi di gestione/manutenzione dei veicoli in discorso. Il dubbio nasce dal fatto che, contrariamente a quanto accade nella disposizione del TUIR, nella norma Iva la prescrizione dell’uso di strumenti di pagamento “tracciabili” si riferisce letteralmente a tutte le spese ivi considerate e non solo agli acquisti di carburante; e non è pensabile, data l’unicità dell’operazione, che, ad esempio, il pagamento di un pedaggio autostradale debba essere “tracciato” per l’Iva ma non per le imposte dirette. Necessariamente, perciò, se la “tracciabilità” del pagamento è richiesta ai fini dell’Iva anche per tutte le altre spese di impiego, custodia, manutenzione, riparazione, pedaggio autostradale, ecc., deve esserlo anche per le II.DD. pur se per queste ultime l’omologa disposizione non lo prevede. È forse inutile aggiungere che anche su questo aspetto sarebbe necessario un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, ma fino a contrario avviso – per evitare, come al solito, sorprese – è bene usare strumenti di pagamento “tracciabili” per tutte le spese dei nostri veicoli aziendali e dunque non solo per i rifornimenti di carburante.

    • Ma dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica diventa padrona del campo

    Dal prossimo anno la fattura elettronica sarà però, senza se e senza ma, l’unica forma di documentazione delle operazioni di acquisto carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (e, ribadiamo, anche per tutte le altre spese, tenuto conto che l’obbligo di adozione del documento digitale sarà generalizzato, come ricordato più volte), mandando “in soffitta” tutte le altre modalità di documentazione tuttora vigenti e fermo ovviamente l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento “tracciabili” nei termini appena descritti ai fini della deducibilità/detraibilità II.DD./Iva. Ci perdonerete se siamo stati costretti a dilungarci forse un po’ troppo, ma – almeno per quei pochi (o tanti) di Voi che vogliono capire bene come e perché stanno le cose – eravamo tenuti a dar conto della vicenda con qualche dettaglio in più, anche se, beninteso, queste note possono essere riassunte ai fini pratici, per i più… pigri, nel titolo (e sottotitolo) di questa news.

    (stefano civitareale)

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