Con le regole attuative dell’Agenzia delle Entrate, al via i controlli su MOD. F24 “sospetti”

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/08/2018 (Prot. 195385/2018) sono state fissate, con decorrenza 29/10/2018, le disposizioni di attuazione dell’art. 37, comma 49- ter del D.L. 4/7/2006 n. 223 – introdotto dall’art. 1, comma 990 della L. 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) – che attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione di deleghe di pagamento (mod. F24) “contenenti compensazioni che presentano profili di rischio”, al fine di effettuare le opportune verifiche.
Si tratta dell’ennesima “stretta” sull’utilizzo dei crediti di imposta in compensazione nei modd. F24, da sempre esposto a comportamenti fraudolenti.
 I “CRITERI” PER IL CONTROLLO
Il Provvedimento (art. 1) individua innanzitutto i criteri a cui l’Agenzia delle Entrate deve fare riferimento per intercettare le deleghe “sospette” e che attengono:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Come è evidente, il Provvedimento fornisce indicazioni del tutto generiche, circoscrivendo unicamente le aree di intervento del controllo e lasciando di fatto ampia discrezionalità all’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità della sospensione del pagamento.
 LA PROCEDURA DI SOSPENSIONE
Nel dettaglio la procedura di sospensione si articola come segue (art. 2):
1) per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, viene comunicata al soggetto che ha inviato il modello la sospensione della delega di pagamento con apposita ricevuta che contiene anche l’indicazione della data di scadenza del periodo di sospensione (che non può essere in ogni caso maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio della delega);
2) la sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento; pertanto, per le deleghe contenenti una compensazione parziale con saldo finale a debito il pagamento delle stesse non potrà avvenire fino a che non sia terminata la sospensione, neppure per il residuo importo dovuto;
3) durante il periodo di sospensione può sempre essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
4) se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica – sempre al soggetto che ha presentato la delega – lo scarto della stessa tramite apposita ricevuta, che contiene anche l’indicazione dei motivi dello scarto; in tal caso tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti;
5) se, invece, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata al momento della presentazione (cioè alla data indicata nel file telematico inviato) e a questo punto:
• in caso di modello F24 “a saldo zero”, con apposita ricevuta l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
• se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando sempre il soggetto che ha trasmesso il file;
• se la comunicazione di scarto non giunge entro il periodo di sospensione indicato nella ricevuta del file di invio – e comunque entro i trenta giorni dall’invio stesso – l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato: si attua, in sostanza, una sorta di “silenzio-assenso”).
Il Provvedimento (art. 3.2) avverte inoltre che la procedura appena descritta è applicabile anche ai casi in cui la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni sia operata – ove ancora consentita – attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche e poste.
È chiaro a questo punto che, data l’ampia discrezionalità concessa all’Agenzia delle Entrate nei controlli, e volendo evitare qualsiasi rischio di mancato pagamento nei termini, ogni delega che rientri nelle aree di “sospetto” individuate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe essere presentata con un anticipo di oltre trenta giorni; se, infatti, la delega venisse scartata l’unico rimedio possibile sarebbe il ravvedimento operoso ma con l’ulteriore aggravio di sanzioni e interessi che questo comporta. Dato che questo è praticamente impossibile – come chiunque può comprendere – ogni Mod. F24 che contenga la compensazione di un credito di imposta d’ora in poi non sarà più al sicuro, lasciando perciò nell’incertezza i contribuenti (e ovviamente anche i loro consulenti).
 L’ULTIMA “STRETTA” DI UNA LUNGA SERIE
La misura – come accennavamo – è soltanto l’ultima di una lunga lista di “strette” antifrode operate sui pagamenti tramite Mod. F24 mediante utilizzo di crediti di imposta in compensazione.
Infatti, già da quasi 12 anni (a partire dal 01/10/2006) i soggetti titolari di partita iva sono obbligati ad utilizzare esclusivamente il canale telematico (art. 37, comma 49, D.L. 223/2006) e obbligatoriamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) qualora intendano effettuare la compensazione “orizzontale”, cioè a scomputo di altre imposte o contributi:
– del credito annuale Iva, ovvero inerente alle imposte sui redditi e relative addizionali e/o alle ritenute alla fonte e/o alle imposte sostitutive di quelle sul reddito e/o all’Irap; nonché
– dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 49-bis D.L. 223/2006 come modificato dall’art. 3, comma 3, D.L. 50/2017).
Inoltre, a partire dal 2014 – come vi abbiamo ragguagliato via via negli anni – tutti, titolari e non titolari di partita iva, sono obbligati ad utilizzare il solo canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo della delega sia pari a zero (art. 11, comma 2, lett. a) D.L. 66/2014).
Proseguendo sempre in tema di utilizzo di crediti di imposta nei pagamenti, la compensazione “orizzontale” di cui si è appena detto per importi superiori a 5.000 euro richiede l’apposizione del visto di conformità sulle relative dichiarazioni (art. comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009; art. 1, comma 574 L. 147/2013) e non può essere effettuata prima del sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
A questo proposito, con Provvedimento del 31/12/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli la presentazione telematica della delega non può essere effettuata prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Per i non titolari di partita iva resta ancora aperto (almeno per ora) il canale telematico di banche e poste nel caso in cui per effetto delle compensazioni il saldo finale sia di importo positivo (art. 11, comma 2, D.L. 66/2014), visto che se è “a zero”, come già rilevato, tutti indistintamente devono utilizzare soltanto i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; ma anche a questi soggetti per effetto delle norme in commento può essere applicata la sospensione delle deleghe che contengano compensazioni con profili di rischio.
In definitiva, la presentazione del mod. F24 “cartaceo” presso gli sportelli di banche e poste è riservata ai soli non titolari di partita iva e soltanto nel caso in cui siano privi di crediti in compensazione [e perciò contenente esclusivamente codici tributo “a debito”], sia pure senza alcun limite di importo (art. 11, comma 2 così come modificato dall’art. 7, comma 31 D.L. 193/2016).
Ci pare in definitiva che questi [non brevissimi…] cenni possano essere sufficienti a far comprendere – a dispetto di ogni promessa di semplificazione di parti politiche – il grado di complessità che nel nostro sistema fiscale hanno raggiunto le regole che presiedono a quella che pure dovrebbe essere, per ragioni facilmente intuibili, la più semplice, immediata e accessibile delle tante incombenze fiscali che accompagnano ogni giorno le imprese, professionisti e, in genere, i cittadini: cioè, il pagamento dei tributi.
Chiunque vinca le elezioni politiche promette, anche nel programma elettorale, semplificazioni burocratiche a destra e a manca e l’alleggerimento delle mille formalità fiscali: ma i risultati purtroppo sono di tutt’altro segno e sotto gli occhi di tutti.
(stefano civitareale)

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