Anche la fattura elettronica non assoggettata ad iva vuole il bollo

Siamo una società titolare di farmacia che gestisce anche un’attività all’ingrosso e spesso ci capita di cedere farmaci a esportatori abituali, più esattamente a ditte italiane che a loro volta esportano abitualmente all’estero. È vero che queste fatture, non recando l’iva, scontano il bollo? E quali sono le modalità di pagamento con il formato elettronico?

 

Il quesito offre l’occasione per una rapida ricognizione sulle modalità con cui le fatture “esenti” – intendendo per tali, genericamente, quelle che per i più diversi titoli non espongono l’Iva e che possono evidentemente essere emesse anche dalle farmacie, sia pure per una casistica certo più limitata rispetto ad altre attività – scontano l’imposta di bollo.Le regole in materia non sono sicuramente cambiate con l’avvento della fattura elettronica.
Il principio fondamentale, infatti, è e resta quello dell’alternatività iva/bollo (art. 6 della Tabella – Allegato B del D.P.R. 642/72), per il quale – se le operazioni indicate in fattura sono assoggettate ad iva – il documento è esente dall’imposta di bollo.

Ma si tenga presente che per “operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” – come precisato dalla stessa prassi ministeriale (Circ. Minfinanze n. 1/1984) – si intendono le operazioni che effettivamente scontano l’imposta e cioè quelle per le quali l’imposta è realmente dovuta e non tutte quelle che, pur rientrando nel campo di applicazione del tributo, non danno però luogo ad alcun debito d’iva, come ad esempio quelle esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72 [nelle quali sono comprese le prestazioni di diagnosi e cura rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie (n. 18)].

Di contro, le fatture che a diverso titolo non scontano l’iva sono assoggettate al bollo nella misura di 2 euro se l’importo dell’operazione supera i 77,47 euro (art. 13 Tariffa – Parte Prima del D.P.R. 642/72). Tuttavia, per espressa disposizione normativa (art. 15 della Tabella – allegato B del D.P.R. 642/72) rimangono esenti dal bollo le fatture relative alle cessioni all’esportazione di merci anche se, costituendo operazioni non imponibili, non danno luogo all’addebito dell’iva.

Se le fatture recano contestualmente operazioni assoggettate ad iva e non assoggettate, per queste ultime, se di importo superiore a 77,47 euro, il bollo è dovuto.

Ciò chiarito in termini generali, veniamo al quesito proposto.

Quelle richiamate costituiscono cessioni ad esportatori abituali non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/72; queste operazioni, pur non essendo assoggettate ad iva al pari delle cessioni dirette all’esportazione di cui alle lettere a), b) e b-bis) dello stesso articolo, devono nondimeno scontare l’imposta di bollo nella misura di 2 euro poiché l’esenzione posta dal citato art. 15 – Tabella All. B del D.P.R. 642/1972 riguarda esclusivamente ed espressamente le richiamate cessioni dirette all’esportazione.

Dal 1° gennaio 2019 anche queste fatture devono essere emesse in formato elettronico valorizzando nella compilazione del documento il blocco “DatiBollo” con l’ammontare dell’imposta (2 euro); per effetto del Decreto del Ministro Economia e Finanze del 28/12/2018, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche è assolta virtualmente con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo alla conclusione del trimestre: a) utilizzando il servizio presente nell’area riservata dello SDI con addebito su conto corrente bancario e/o postale ovvero: b) utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate che, infatti, sempre nell’area riservata dello SDI, renderà noto l’importo dell’imposta dovuta sulla base dei dati delle fatture inviate al sistema stesso.

Infine, confidando di fare cosa utile, indichiamo il regime ai fini dell’imposta di bollo sulle fatture per le più comuni operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi.

Operazioni non soggette ad imposta di bollo:

Operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi che espongono l’iva a debito;
Reverse charge ex art. 17- lett. b-bis) D.P.R. 633/72 (acquisto del locale-farmacia) dato che l’operazione sconta l’iva sia pure con il noto meccanismo dell’“inversione contabile”;
Split payment per le cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti delle AA.SS.LL. considerato che anche in questo caso – sia pure con il meccanismo della scissione del pagamento – l’operazione sconta l’iva.

Sono invece soggette all’imposta di bollo:

Prestazioni di diagnosi e cura rese alla persona nell’esercizio di arti e professioni sanitarie esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18) (holter cardiaco e pressorio, ecc.), se naturalmente documentate con fattura [ricordiamo che queste operazioni, essendo oggetto di comunicazione al sistema TS ai fini dell’elaborazione della precompilata, devono essere emesse in cartaceo per tutto il 2019 e quindi scontano l’imposta di bollo nella maniera “tradizionale” mediante apposizione del contrassegno telematico];
Locazioni di immobili inseriti nella situazione patrimoniale della farmacia [come, ad esempio, le locazioni a studi medici, per le quali non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità restano] esenti ai sensi dell’art. 10 n. 8) del D.P.R. 633/72.
(roberto santori)

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