Federfarma: ok all’ottico-optometrista in farmacia, ma con cautela

 

Federfarma, in una circolare, ha informato i suoi assistiti di aver svolto un approfondimento sulla possibilità di “ospitare” nei locali delle farmacie un ottico-optometrista che svolga in quest’ambito attività di misurazione della vista ed effettui la vendita di occhiali su misura, gestendo autonomamente i pagamenti e la relativa fatturazione.

Il sindacato dei titolari sottolinea che in termini generali, non sono state rinvenute specifiche preclusioni all’implementazione all’interno della farmacia del servizio di vendita, per il tramite di un ottico-optometrista in possesso di titolo abilitante, di occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi.

Federfarma raccomanda, tuttavia, alle farmacie che volessero erogare il suddetto servizio di adottare le seguenti cautele, ritenute minime ed essenziali per la propria tutela:

  1. a) la vendita di occhiali e lenti su misura deve essere effettuata direttamente da un ottico-optometrista o, comunque, sotto il suo diretto controllo;
  2. b) il farmacista è tenuto a verificare attentamente il possesso dei titoli abilitativi del predetto. Tale obbligo deve essere curato con particolare attenzione, accertando che il soggetto deputato alla vendita di occhiali “su misura” sia un ottico-optometrista, in possesso di diploma riconosciuto sul territorio italiano;
  3. c) il farmacista è tenuto a verificare che l’ottico-optometrista abbia a sua volta presentato in Comune una SCIA, certificando per via telematica – sotto la sua responsabilità – il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, indicando, tra l’altro, anche il luogo ove intende svolgere la sua attività;
  4. d) il farmacista deve, altresì, verificare che l’ottico-optometrista prescelto abbia provveduto a registrare il proprio titolo abilitativo presso la ASL nel cui ambito territoriale intende stabilire il suo abituale esercizio, ivi depositandolo in originale (artt. 3-4-5 R.D. 31maggio 1928 n°1334). La legge esclude, infatti, la liceità della figura dell’ottico c.d.“itinerante”;
  5. e) il farmacista è tenuto a verificare inoltre che l’ottico optometrista tenga esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, la propria licenza o titolo di abilitazione con l’annotazione dell’avvenuta registrazione all’ufficio comunale (art. 20 del R.D. 31 maggio 1928, n°1334);
  6. f) il farmacista deve assicurarsi che l’ottico-optometrista sia in possesso di adeguata copertura assicurativa per eventuali danni cagionati a terzi nell’esercizio della sua attività;
  7. g) è opportuno specificare nel contratto stipulato con il professionista la natura del rapporto e l’esclusione di qualunque vincolo di subordinazione;
  8. h) è opportuno inserire nel contratto un’apposita clausola, specificamente approvata per iscritto dal professionista, di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla farmacia per eventuali danni da questi cagionati a terzi nell’esercizio della sua attività, con espressa manleva della farmacia da eventuali richieste e/o azioni risarcitorie.

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