Tar Lazio: no al 26,70% di ripiano del pay-back da parte delle farmacie

Il Tar Lazio, con sentenza del Tar n. 9602/2018, pubblicata lo scorso 27 settembre, ha accolto il ricorso presentato da Federfarma nel 2009 e dichiarato illegittima la determina Aifa datata 3 novembre 2008 che impone alle farmacie una quota del 26,70% per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale. Federfarma aveva impugnato tale determina con la quale si sono previste le modalità di ripiano, in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale (per il 2013 tale tetto è stato stabilito nell’11,35%). Come è noto, l’intero ripiano dello sforamento è previsto normativamente che sia ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. Secondo il ricorso presentato dal sindacato dei titolari, l’Aifa ha previsto la quota di sforamento posta a carico delle farmacie avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in virtù degli sconti al Ssn. A parere dei giudici del Tar Lazio “risulta palesemente fondato…. in quanto, come correttamente prospettato e dimostrato da Federfarma , l’Aifa ha previsto con la determinazione impugnata la quota di sforamento posta a carico delle farmacie avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), fissato dall’art.1, comma 796, della L. n.296/2006, senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in forza sia della sommatoria degli sconti obbligatori che i farmacisti erano obbligati a praticare a favore del Ssn, tra cui quello aggiuntivo previsto dall’accordo del 2008, sia delle precedenti misure di payback”. Quindi , secondo la sentenza del tribunale amministrativo, il ricorso di Federfarma è stato accolto con assorbimento delle ulteriori ‘doglianze’ non esaminate con le quali è stata prospettata “l’illegittimità costituzionale, sia della normativa che individua i farmacisti tra i soggetti obbligati a contribuire al ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica territoriale sia di quella che ricomprende nella spesa farmaceutica territoriale anche l’importo correlato alla distribuzione per conto, relativa agli acquisti di farmaci da parte delle aziende ospedaliere la cui consegna viene effettuata in alcune farmacie convenzionate”.

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