Farmacie, il Consiglio di Stato boccia Terni per la seconda volta: la pianificazione resta squilibrata
La sentenza n. 5629 del 14 luglio 2026 del Consiglio di Stato interviene ancora una volta sui poteri dei Comuni in materia di pianificazione farmaceutica, questa volta con riferimento al concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di sedi di nuova istituzione nella Regione Umbria. E lo fa richiamando un caso, quello di Terni, già finito sotto la lente della stessa Sezione otto anni prima.
Quello che rende interessante la vicenda non è solo il principio di diritto affermato, ma il fatto che il Consiglio di Stato richiami una propria sentenza del 2018 (n. 6756), riguardante lo stesso Comune di Terni, in cui erano già stati segnalati gli squilibri della programmazione farmaceutica cittadina. A distanza di anni, la revisione della pianta organica del 2022 si è ripresentata con le stesse criticità: concentrazione di sedi in un’area già coperta e quartieri — Borgo Rivi, Campitelli e Gabelletta — rimasti scoperti.
Un dato che pone una domanda non banale per chi segue la programmazione farmaceutica a livello locale: quanto le amministrazioni comunali tengano davvero conto dei rilievi dei giudici amministrativi nelle revisioni successive.
Il principio: discrezionalità ampia, non assoluta
Il cuore della decisione riguarda l’estensione dei poteri comunali. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la potestà allocativa del Comune deve tendere, secondo un ragionevole contemperamento di bisogni e poteri di tutti i soggetti coinvolti, “a non sovrapporre, per quanto possibile, le zone di due aree contigue, non potendo l’assetto geografico della zona essere arbitrario in termini di incongrua distribuzione del servizio nonché d’incapienza o insufficienza del bacino di clientela”.
La distribuzione, aggiungono i giudici, “deve guardare al territorio complessivamente inteso”, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012.
Sul fronte della motivazione, la sentenza si allinea a un orientamento ormai consolidato, richiamato anche in una pronuncia della stessa Sezione del maggio 2025 (n. 3872), secondo cui gli atti di programmazione, avendo natura generale, non richiedono un’analisi puntuale sulle singole situazioni locali. Resta però necessaria “una esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante”, tali da permettere di verificare se il provvedimento sia coerente con essi.
Un aspetto della vicenda merita attenzione particolare, perché tocca un criterio sempre più usato dai Comuni nelle revisioni della pianta organica: la localizzazione contestata riguardava un’area a vocazione artigianale e industriale, non residenziale.
La difesa regionale aveva sostenuto che la scelta si giustificasse non sul numero di residenti, ma sui flussi di persone presenti durante il giorno, in concomitanza con l’orario di lavoro.
Il Consiglio di Stato non ha escluso in linea di principio la rilevanza di questo criterio, ma ha rilevato che nel caso concreto tali flussi non erano stati adeguatamente verificati a monte, e che comunque la loro considerazione andava bilanciata con la situazione di un’area, quella della farmacia appellante, già ben servita sulla stessa direttrice, dove risultavano insediate altre due farmacie. Un precedente utile per chi si troverà a contestare (o a difendere) localizzazioni motivate sui flussi di lavoratori piuttosto che sulla popolazione residente.
Accessibilità sì, ma non a scapito dell’equilibrio
I giudici hanno anche respinto l’argomento secondo cui il criterio della maggiore accessibilità al servizio, ispiratore della riforma del 2012, dovesse prevalere sul decentramento territoriale.
Per il Collegio, la questione va valutata “in un’ottica più estesa”, alla luce dell’obiettivo della riforma di assicurare maggiore capillarità sul territorio comunale nel suo complesso: non si trattava, nel caso di Terni, di servire aree isolate e scarsamente abitate, ma di correggere una concentrazione già esistente.
Il Consiglio di Stato ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla nuova sede, con effetto derivato sul concorso straordinario di assegnazione e sulla relativa autorizzazione all’apertura.
Il Comune di Terni dovrà procedere a un supplemento istruttorio, riconsiderando la localizzazione alla luce dell’assetto complessivo del servizio farmaceutico. Le spese sono state compensate tra le parti.