Sostanze dopanti, dal 1° gennaio 2024 i farmacisti dovranno trasmettere i dati al ministero della Salute

Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: decreto ministeriale 18 novembre 2010 e decreto ministeriale 28 febbraio 2019),
i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2023.

Ai sensi del Decreto ministeriale 3 ottobre 2023, ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:

Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose; Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore. Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore.

Quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide).
Quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale.
Quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2023 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).
Glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l’inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l’oftalmologica, l’otica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.

Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it.

I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2024.

CORRELATI