In Gazzetta Ufficiale la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping

La Fofi ha reso noto che con decreto 16 aprile 2018, in vigore dallo scorso 5 giugno, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping. La lista, in vigore dal 1 gennaio 2018 e consultabile nella sezione Antidoping del sito del ministero della salute. Il comunicato evidenzia le seguenti novità: la classe P1 (alcool etilico) è stata eliminata; la classe P2 (Beta-bloccanti) è stata rinominata P1; sono state eliminate le voci: Alcool etilico (etanolo) e Glicerolo; sono state introdotte le voci: 1-androsterone (S1); AOD-9604 (S2); CJC-1293 (S2); degarelix (S2); deslorelina (S2); desmorelina (S2); 1,3- dimetilbutilamina (S6); eritropoietine EPO (S2); follitropina delta (S2); GHRP-1 (S2); GHRP-3 (S2); GHRP-4 (S2); GHRP-5 (S2); hGH 176-191 (S2); landiololo (P1); LGD- 4033 (S1); ospemifene (S4); RAD140 (S1); tabimorelina (S2); timosina-beta4 e derivati (TB-500) (S2). Inoltre, la federazione ricorda che, in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 18.11.2010, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio).Si rammenta, altresì, che, ai sensi del suddetto decreto, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: quantità di alcool etilico (classe ora eliminata) utilizzate; quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo; quantità di glicerolo (voce ora eliminata) utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale. Infine, il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.

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