Fofi. Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

La Fofi, in una circolare, ha segnalato che nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4.3.2020 è stato pubblicato il DPCM 4 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel rinviare al contenuto del provvedimento per una completa conoscenza di tutte le misure con lo stesso adottate, la Federazione evidenzia di seguito le misure di specifico interesse per il settore sanitario e, in particolare, per i farmacisti.

Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria.

MISURE IGIENICO-SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

È stato confermato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di esporre, nei locali aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito, le suddette misure igienico-sanitarie. Inoltre, nei locali delle pubbliche amministrazioni sono messi a disposizioni degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Inoltre, sempre con riguardo all’intero territorio nazionale, è stato disposto quanto segue:
– sospensione, sull’intero territorio nazionale, di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto in oggetto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

– il personale sanitario deve attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

– dal 5 al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa.

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