Farmacia digitale, la Corte Ue chiarisce i confini: l’online non può essere escluso dai farmaci senza ricetta

La vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione non può essere ridotta da una scelta nazionale a una possibilità limitata a pochi prodotti.
È questo il principio che emerge dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a valutare se uno Stato membro possa restringere la vendita a distanza dei farmaci da banco consentendola soltanto per una specifica categoria.
La risposta dei giudici europei segna un punto importante per il futuro dell’evoluzione digitale della farmacia: la tutela della salute può giustificare regole e controlli, ma non trasformarsi in un blocco generalizzato del commercio online.

La questione nasce da una normativa greca che aveva introdotto un limite particolarmente rilevante per le farmacie autorizzate alla vendita online.
Il decreto contestato consentiva infatti la vendita a distanza dei medicinali non soggetti a prescrizione solo per una sottocategoria, quella dei prodotti classificati come medicinali a libera distribuzione, lasciando fuori gli altri farmaci da banco.
Una farmacia aveva impugnato questa impostazione sostenendo che il limite fosse incompatibile con il diritto europeo.

La posizione delle autorità greche si fondava su un tema che interessa da vicino anche il settore farmaceutico: il controllo dell’appropriatezza dell’uso del farmaco.
Secondo il governo e l’Ordine dei farmacisti ellenico, una disponibilità online troppo ampia avrebbe potuto rendere più complesso il controllo sulla polifarmacia, sull’utilizzo eccessivo di medicinali e sulla prevenzione della vendita di prodotti falsificati o non conformi.

La Corte, però, ha chiarito che questi obiettivi devono essere perseguiti con strumenti proporzionati. Il punto centrale della decisione riguarda infatti l’interpretazione dell’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE: quando la norma europea disciplina la vendita a distanza dei medicinali attraverso i servizi della società dell’informazione, il riferimento ai medicinali non soggetti a prescrizione non consente agli Stati membri di creare un’esclusione generale per determinate categorie.

Per i giudici europei, una limitazione che autorizzi la vendita online solo di alcuni medicinali senza ricetta non rappresenta una semplice “condizione” di esercizio dell’attività, ma finisce per incidere direttamente sul principio che consente la vendita a distanza.
Le condizioni che gli Stati possono introdurre devono riguardare il modo in cui la vendita viene effettuata, non possono eliminare la possibilità stessa di commercializzare online intere categorie di farmaci.

La sentenza non mette quindi in discussione il ruolo del farmacista né la necessità di garantire sicurezza e appropriatezza nell’accesso al medicinale.
Al contrario, riconosce che gli Stati possono prevedere strumenti di controllo specifici, come sistemi per monitorare gli acquisti, limiti quantitativi alle ordinazioni o procedure digitali per identificare il consumatore e raccogliere informazioni utili alla prevenzione di utilizzi impropri.

Per i titolari di farmacia il messaggio della Corte è chiaro: il canale digitale non può essere considerato un’eccezione da confinare a pochi prodotti, ma deve essere integrato in un sistema regolato nel quale restano centrali la professionalità del farmacista, la tracciabilità e la sicurezza della dispensazione. La sfida, quindi, non è scegliere tra farmacia fisica e farmacia online, ma definire modalità operative capaci di coniugare accessibilità del servizio e tutela del paziente.

La decisione europea conferma così un equilibrio preciso: gli Stati mantengono la possibilità di disciplinare la vendita online dei medicinali per proteggere la salute pubblica, ma non possono utilizzare questa finalità per introdurre divieti che svuotino il diritto alla vendita a distanza dei medicinali non soggetti a prescrizione.

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