Consiglio di Stato. Chiusura di una farmacia per mancanza di agibilità

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6661/2018, ha respinto un ricorso presentato da una farmacista campana relativo alla chiusura di una farmacia per mancanza del certificato di agibilità.

La vicenda risale al febbraio 2011, quando la professionista avendo ricevuto dal Comune in cui è ubicata la farmacia un’ordinanza di chiusura, si rivolgeva per dirimere la controversia al Tar della Campania, che si esprimeva in seguito con una sentenza a favore del Comune, respingendo la richiesta di annullamento dell’ordinanza.

Ora anche in Consiglio di Stato si è pronunciato a favore dell’ente. Infatti, il Collegio giudicante ha sottolineato che “l’agibilità dei locali attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato”.

“Il legittimo esercizio dell’attività commerciale – continua la sentenza – è ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale”.

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