Nessuna sanzione per il collaboratore/dipendente che accetti ancora il pagamento della retribuzione in contanti
Mia moglie ha accettato il pagamento dello stipendio (lavora presso uno studio medico) in contanti, nonostante l’obbligatorietà del pagamento con modalità tracciabili. C’è qualche rischio di sanzione a suo carico?
Dal 1° luglio 2018, come sappiamo, le retribuzioni dei dipendenti e collaboratori [compresi eventuali anticipi nel corso del mese] possono essere saldate soltanto con gli strumenti di pagamento ben conosciuti (L. 205/2017, art. 1, comma 910):
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il comma 913 della L. 205/2017 prevede espressamente che “(a)l datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Nulla viene previsto, come vediamo, a carico del dipendente/collaboratore che perciò – se dovesse accettare, come nel caso di Sua moglie, una modalità di pagamento diversa da quelle sopra elencate – non dovrebbe incappare in alcuna sanzione.
(giorgio bacigalupo)