Ricetta veterinaria elettronica. Nuova nota ministeriale
A seguito di specifici quesiti ricevuti circa la possibilità di sostituzione del medicinale veterinario prescritto, il Ministero della salute ha aggiornato la nota del 19 aprile 2019, fornendo alcuni chiarimenti e rimandando comunque la questione anche al confronto tra il veterinario prescrittore e il farmacista.
In base alla norma, chiarisce la nota, la sostituzione del medicinale da parte del farmacista è possibile in due casi particolari:
1) sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica, caso in cui non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione.
Per uniformare le attività sul territorio, anche quelle relative ai controlli ufficiali, la nota riporta, a titolo di esempio, alcune possibili situazioni che non richiedono l’assenso telefonico del medico veterinario.
2) Sostituzione che deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema della ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi.
Il farmacista deve informare il veterinario della sostituzione ed ottenere l’assenso. La nota sottolinea che la mancanza di regolarizzazione dell’assenso da parte del medico veterinario equivale ad accoglimento della richiesta.
Qualora, infatti, l’assenso non dovesse pervenire entro la tempistica prevista, il mancato riscontro verrà inteso come tacita accettazione.