Ricetta elettronica veterinaria. Federfarma chiede chiarimenti al ministero

Dopo l’entrata in vigore della ricetta elettronica veterinaria prevista dal decreto Milleproroghe, Federfarma ha inviato una lettera al ministero della Salute per chiedere chiarimenti sulla bozza di decreto.

“In primo luogo – si legge nella missiva – riteniamo necessario un chiarimento della parte in cui si stabilisce come le farmacie debbano comunicare preventivamente, sia al ministero della Salute che al ministero dell’Economia e delle Finanze la scelta di utilizzare le credenziali della ricetta Dem anche per l’erogazione della ricetta elettronica veterinaria. Non viene tuttavia specificato né come le farmacie debbano comunicare tale opzione, né il significato di tale opzione”.

“Il secondo punto da chiarire è quello dove viene specificato come nell’invio dei dati, da parte dei depositari, al sistema di tracciabilità vi sia l’obbligo di comunicare il lotto di produzione che non viene però esteso ai grossisti. In terzo luogo, ci sarebbe da chiarire la parte relativa alla sostituzione da parte del farmacista del farmaco prescritto dal medico veterinario anche in considerazione del fatto che nulla viene stabilito in merito alle modalità della comunicazione, contenente il rifiuto o l’accettazione della sostituzione (a parte il tempo massimo di 5 giorni), che il veterinario deve veicolare alla farmacia”, continua la nota.

“Noi siamo fermamente convinti – sottolinea il presidente di Federfarma – che un sistema del genere non possa funzionare e l’unica conseguenza possibile sarebbe quella di bloccare sine die la sostituzione da parte del farmacista. Pertanto, reiteriamo la nostra richiesta di prevedere un campo sul modello di ricetta elettronica che, una volta ‘spuntato’ dal veterinario (opt-out), vieti la sostituzione da parte del farmacista. In alternativa, dato che è previsto che il veterinario possa scrivere ‘non sostituibile’ sul campo “Note” della ricetta, si preveda il diritto pieno di sostituzione da parte del farmacista in caso di mancanza di tale dicitura, così come avviene per i farmaci ad uso umano”.

“Le chiediamo – aggiunge Cossolo – di confermarci la seguente interpretazione, ovvero se le ricette cartacee contenenti prescrizioni veterinarie di medicinali stupefacenti, sia per animali DPA che per animale d’affezione, dopo la spedizione devono essere conservate in farmacia per il tempo previsto dal predetto T.U. stupefacenti, vale a dire due anni dall’ultima registrazione per i medicinali stupefacenti delle sezioni A, B, C e per sei mesi per i medicinali stupefacenti della sezione D”.

“A tale proposito, abbiamo anche appreso come la Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari abbia dato istruzione ai propri iscritti, di prescrivere, a partire dal 1° Gennaio 2019, con modalità elettronica e non cartacea i farmaci contenenti sostante stupefacenti e psicotrope appartenenti alle Tabelle B, C e D”, conclude la lettera.

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