Protezione Civile. Ordinanza su nuove modalità di gestione delle ricette

Con l’Ordinanza n.651 del 19.3.2020, il Capo della Protezione Civile ha ritenuto opportuno adottare misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, anche per modalità di erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonché attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima.

Si evidenzia di seguito la procedura da utilizzare.

Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere a quest’ultimo il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica (NRE), tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove
l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata o quella di posta elettronica ordinaria;
b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

Invio a mezzo mail
Il promemoria cartaceo viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.

Invio tramite Sms
Il medico prescrittore invia all’assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il Numero di Ricetta Elettronica prescritta.
In alternativa, il medico invia all’assistito il Numero di Ricetta Elettronica o l’immagine del codice a barre dello stesso Numero di Ricetta Elettronica, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini (ad esempio, applicazioni per la messaggistica come Whatsapp o Telegram Messenger).

Comunicazione Nre tramite telefonata
Il medico prescrittore comunica il Numero di Ricetta Elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito.
Laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la Ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).

Dispensazione dei medicinali
Per la dispensazione dei farmaci prescritti con ricetta dematerializzata non sarà, quindi, più necessario ricevere il promemoria cartaceo in farmacia, ma sarà sufficiente che la farmacia acquisisca, con ogni mezzo, il numero della ricetta elettronica (NRE) e il codice fiscale del destinatario del farmaco da parte del cittadino. Le farmacie, anche in considerazione degli specifici sistemi regionali, verificano gli strumenti in uso a supporto della dispensazione con le proprie software house.

In caso di consegna di farmaci a domicilio, sarà possibile comunicare alla farmacia numero della ricetta elettronica e il codice fiscale del destinatario del farmaco anche a distanza, con ogni mezzo.
Si precisa che, sulla base del principio di libera scelta della farmacia e delle disposizioni previste nel Codici Deontologici del Medico e del Farmacista, approvati dalle rispettive Federazioni, la farmacia non può ricevere i dati della ricetta direttamente dal medico prescrittore, senza aver ricevuto delega esplicita da parte del paziente. Nel caso in cui il paziente abbia delegato il farmacista al ritiro della prescrizione, sarà necessario trasmettere al medico prescrittore la suddetta delega.

Inoltre, si richiama l’attenzione sulla necessità di usare la massima cautela nella gestione dei dati elettronici contenenti informazioni sanitarie dei pazienti, adottando misure adeguate per proteggerli, ai sensi della normativa sulla privacy, soprattutto nel caso in cui il cittadino spedisca via mail alla farmacia il file del promemoria dematerializzato.

Si ricorda anche che ogni informazione non più necessaria deve essere cancellata dagli archivi della farmacia.

Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera “X” salvo diversa indicazione regionale.

La farmacia, pertanto, non dovrà più allegare i promemoria alla DCR, ma faranno fede i dati presenti sul sistema SAC. Ulteriori disposizioni per la rendicontazione possono essere stabilite a livello regionale.

Disposizioni per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalità previste per l’erogazione dei farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

Quest’ultima previsione si riferisce ai farmaci del PH-T che, come noto, sono oggetto di accordi regionali per la relativa distribuzione ai pazienti.

Si evidenzia che già attualmente alcuni Accordi Regionali prevedono, in taluni casi, la possibilità di procedere alla distribuzione in regime di assistenza convenzionata dei farmaci previsti da tali accordi. Tale procedura potrà trovare un’applicazione più ampia e generale su tutto il territorio nazionale, al fine di anteporre l’interesse alla tutela della salute rispetto ad ogni altra esigenza.

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