Farmaci, Fofi ribadisce il divieto di distribuzione tramite smart-locker e totem digitali

La distribuzione dei medicinali attraverso smart-locker, totem touchscreen o altri sistemi automatizzati non è compatibile con l’attuale quadro normativo.
A ribadirlo è la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), che con una nuova comunicazione richiama sia la legislazione vigente sia i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute sul tema.

“La normativa vigente vieta la dispensazione dei medicinali attraverso distributori automatici, ovunque collocati”, si legge nella nota della Fofi, che fa seguito alle circolari federali del 6 giugno 2023 e del 26 gennaio 2026.
Il richiamo arriva anche in relazione a notizie apparse su alcuni quotidiani locali.

Nel documento, la Federazione richiama quanto previsto dall’articolo 122 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), secondo cui “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”.

“La ratio della norma – spiega la Federazione – risiede nell’esigenza di assicurare che l’atto dispensativo sia accompagnato dal costante controllo professionale e dalla consulenza del farmacista, elementi imprescindibili per garantire il corretto utilizzo del farmaco”.

Per quanto riguarda i medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) e quelli da banco (OTC), la Fofi ricorda che le modalità di vendita consentite dalla normativa sono esclusivamente due: la dispensazione diretta al banco della farmacia e la vendita online.
Quest’ultima è regolata dall’articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006, che la qualifica come “fornitura a distanza al pubblico… mediante i servizi della società dell’informazione”.

“Nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista – ribadisce la Fofi – e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente”.
La sola deroga prevista dalla normativa riguarda i farmaci di automedicazione, disciplinata dall’articolo 96, comma 3, del D.Lgs. 219/2006, che consente l’accesso diretto ai prodotti esclusivamente “ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione”.

A sostegno di questa interpretazione, la Federazione richiama anche la nota del Ministero della Salute del 16 gennaio 2026, che conferma quanto già espresso nelle precedenti comunicazioni ministeriali dell’11 marzo 2019 e del 19 maggio 2023.

“La dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta esclusivamente in farmacia, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista”.

Alla luce di tali disposizioni, la Federazione conclude che l’impiego di sistemi automatizzati per la consegna dei medicinali non trova alcun fondamento nell’attuale disciplina.

“Alla luce del combinato disposto delle norme citate e delle note ministeriali diffuse in materia – conclude la nota della Federazione – l’installazione e l’utilizzo di smart-locker e sistemi analoghi (es. totem dotato di touchscreen) per la distribuzione di medicinali deve ritenersi non conforme all’attuale assetto normativo”.

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