Enpaf. Pensione di vecchiaia: chiarimenti sui requisiti

L’Enpaf ha pubblicato sul proprio sito una nota in cui chiarisce quali requisiti professionali siano necessari per aver diritto alla pensione di vecchiaia. L’art. 8 del Regolamento Enpaf prevede tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, l’esercizio per venti anni dell’attività professionale, salvo il regime transitorio.

Nella seduta del 24 maggio 2018, il Consiglio di amministrazione ha fissato le linee guida per l’accertamento del numero di anni di attività necessari per ottenere la pensione nel caso del regime transitorio e per il computo dei periodi di attività effettivamente svolta dall’iscritto. Viene riconosciuto un anno intero di attività professionale a chi abbia esercitato per almeno sei mesi e un giorno nell’ambito di ciascun anno solare. I periodi inferiori a sei mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni solari diversi, possono essere utilizzati per il raggiungimento del requisito dell’attività professionale qualora per sommatoria siano pari ad anni interi.

Ai fini del computo dei periodi di attività professionale svolta viene utilizzato l’anno commerciale e il calcolo avviene per mesi convenzionalmente composti da trenta giorni. I periodi inferiori a un mese vengono conteggiati per sommatoria dei giorni e per la maturazione di un mese sono necessari trenta giorni. Nel caso di periodi di attività professionale di durata inferiore ai sei mesi e un giorno nel corso di anni diversi, al fine della loro valorizzazione è necessario il raggiungimento di dodici mesi, da considerarsi convenzionalmente composti complessivamente da 360 giorni.

In particolare, il Regolamento di previdenza dell’Enpaf prevede, tra i requisiti per la pensione di vecchiaia, lo svolgimento dell’attività professionale di farmacista, ovvero:

    • il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994;
    • per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto 45 anni di età, invece, il requisito viene richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994;
    • Il requisito viene richiesto nella misura di cinque anni agli assicurati che si siano cancellati entro il 31 dicembre 2001 e maturino il requisito della pensione di vecchiaia con venti anni di iscrizione e contribuzione; Agli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano già compiuto 45 anni di età, il requisito non è richiesto.

L’attività professionale è unicamente quella svolta, ancorché all’estero, in costanza di iscrizione all’Albo.

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