Enpaf. Contributo una tantum per farmacisti liberi professionisti e assimilati

Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.60 del 24 ottobre 2018, ha approvato il regolamento per l’assegnazione del contributo una tantum in favore degli iscritti che, dall’anno 2016, abbiano esercitato l’attività di farmacista in regime libero-professionale. All’iniziativa possono partecipare anche i farmacisti con contratto di co.co.co. e i titolari di borsa di studio. L’importo stanziato è di euro 150.000,00.

Possono chiedere l’assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti: iscritti all’Enpaf che dall’anno 2016 hanno svolto l’attività di farmacista in regime libero-professionale oppure con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o, ancora, con borsa di studio e che, alla data della domanda, siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale in misura intera per gli anni 2016, 2017 e 2018; che alla data di presentazione della domanda siano in regola col versamento della contribuzione Enpaf in misura intera dovuta per l’anno 2018 e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno.

Saranno ammesse le domande degli iscritti che hanno in corso la rateizzazione della morosità contributiva pregressa solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo.

A pena di esclusione, ricorda l’Ente previdenziale, sarà a carico del richiedente l’onere di fornire, unitamente alla domanda di assegnazione del contributo assistenziale, copia del piano di rientro e della documentazione attestante lo stato del pagamento. Fanno eccezione, limitatamente alla contribuzione obbligatoria degli anni 2016 e 2017, i richiedenti per i quali è stata disposta la sospensione della riscossione a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia negli anni anzidetti.

Non hanno diritto all’assegnazione del contributo in argomento i richiedenti: privi dei requisiti richiesti; che nell’anno 2018 hanno già ottenuto dall’Enpaf una prestazione assistenziale a carattere continuativo per età, una prestazione assistenziale straordinaria a sostegno del reddito o un contributo assistenziale per scuola di specializzazione; il cui patrimonio mobiliare, così come risultante dall’attestazione ISEE, è superiore ad euro 60.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 80.000,00.

La domanda di assegnazione del contributo deve essere inviata direttamente all’Ente tramite raccomandata a.r. entro il 31 dicembre 2018. Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

Alla domanda devono essere allegati: il modello ISEE del nucleo familiare, rilasciato nell’anno 2018; copia della quietanza di pagamento, se il versamento del contributo Enpaf dovuto è avvenuto successivamente alle scadenze fissate dall’Ente. In tale circostanza, a pena di esclusione, sarà quindi onere del richiedente documentare il tardivo adempimento dell’obbligo contributivo.

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