Enpaf. Approvato il Regolamento per il contributo una tantum ai titolari e soci di parafarmacia

Con delibera n. 46 del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre scorso, l’Enpaf ha approvato il regolamento per l’assegnazione di un contributo una tantum a favore degli iscritti che dall’anno 2016 hanno svolto l’attività di farmacista in qualità di titolare o di socio di esercizio autorizzato alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006) e che alla data della domanda siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale in misura intera per gli anni 2016, 2017 e 2018. L’importo stanziato è di euro 550.000,00. Inoltre, i professionisti, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in regola col versamento della contribuzione Enpaf in misura intera dovuta per l’anno 2018 e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno. Saranno ammesse le domande degli iscritti che hanno in corso la rateizzazione della morosità contributiva antecedente solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo. A pena di esclusione, sarà a carico del richiedente l’onere di fornire, unitamente alla domanda di assegnazione del contributo assistenziale, copia del piano di rientro e della documentazione attestante lo stato del pagamento. Fanno eccezione, limitatamente alla contribuzione obbligatoria degli anni 2016 e 2017, i richiedenti per i quali è stata disposta la sospensione della riscossione a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nei suddetti anni. Per l’assegnazione del contributo assistenziale si procederà alla formazione di una graduatoria. Il punteggio sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché all’anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2009-2018. Il socio unico è equiparato al titolare di impresa individuale. Se i richiedenti sono soci della medesima società che gestisce la parafarmacia e fanno parte dello stesso nucleo familiare sarà corrisposto a ciascuno di essi il 50% dell’importo spettante indicato nella tabella relativa agli importi riconosciuti agli iscritti titolari di impresa individuale. A parità di punteggio, avranno precedenza: i richiedenti con maggiore anzianità contributiva a quota intera nell’ultimo decennio; i richiedenti con nucleo familiare più numeroso; i richiedenti con età anagrafica più avanzata. La domanda, accompagnata dall’attestazione ISEE 2018 dovrà essere inviata, a pena di decadenza entro il 30 novembre 2018. La graduatoria per l’assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con determinazione del Direttore Generale dell’Enpaf e sarà pubblicata, con indicazione analitica del punteggio ottenuto, sul sito internet dell’Ente previdenziale.

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