Fofi. Modalità di trasmissione e conservazione dei dati delle sostanze vietate per doping

La Fofi, in una nota, ricorda che con Decreto 16 aprile 2018 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

Inoltre, la Federazione rammenta che, in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 2019, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno 2018 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping”.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di: alcool etilico utilizzate; principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo; mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa; glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale, continua la comunicazione.

Infine, la Fofi evidenzia che il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione.

CORRELATI