Pubblicate in G.U. le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti
La Fofi, in una circolare, segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 27 marzo 2025 sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 della L. 376/2000 in materia di farmaci contenenti sostanze dopanti.
Il decreto, che abroga e sostituisce il D.M. 19.5.2005, si applica ai medicinali preparati in farmacia contenenti i principi attivi inclusi nella lista di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni (ossia ai medicinali contenenti principi attivi vietati per doping) per i quali è disposta la seguente nuova classificazione ai fini della fornitura: “medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta”.
Pertanto, dal 3 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto, tutte le preparazioni magistrali e officinali contenenti principi attivi vietati per doping sono soggette a ricetta non ripetibile (RNR).
Resta confermato che l’etichettatura di tali preparazioni deve riportare la seguente frase: “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti doping”.
Resta inoltre confermato che i medicinali preparati in farmacia per uso topico, ivi compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, auricolare contenenti principi attivi vietati per doping devono riportare sull’etichettatura la seguente frase: “Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte”.