Ministero della salute. Chiarimenti su uso Pec per l’invio in farmacia di ricette mediche a base di Cannabis per uso medico

Il Ministero della Salute, con nota del 30 luglio scorso, ha fornito precisazioni in ordine all’invio in farmacia tramite PEC di prescrizioni magistrali di Cannabis per uso medico da parte di medici e pazienti.

Il Dicastero, per prima cosa, ha rilevato che la dematerializzazione delle prescrizioni mediche, disciplinata dal D.M. 2 novembre 2011, è prevista unicamente per i medicinali registrati dotati di numero di AIC assegnato dall’Aifa. Il medico abilitato prescrive la ricetta all’interno del sistema digitale predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della salute, secondo le disposizioni della normativa vigente.

In tali casi e con le modalità previste dai decreti del Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero della salute, è possibile la dispensazione in farmacia di medicinali soggetti a prescrizione medica in formato diverso da quello cartaceo.

Nel documento, inoltre, si ribadisce che l’invio del “promemoria” dematerializzato della ricetta elettronica alla casella di posta personale del paziente è consentito in forma di allegato ed è protetto con tecniche di cifratura. Lo stesso è accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente all’assistito.

Nel corso della fase emergenziale da COVID-19, come è noto, sono state previste modalità semplificate di trasmissione delle prescrizioni al fine di incentivare il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata.

A tutt’oggi, sono esclusi dalla dematerializzazione tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale in quanto sprovvisti di numero di AIC, dispensati dietro presentazione in farmacia di prescrizioni magistrali redatte secondo la normativa vigente, da trattenersi da parte del farmacista all’atto della dispensazione.

Sono altresì esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale secondo le disposizioni della normativa vigente.

Il Dicastero, inoltre, ha evidenziato che l’utilizzo della PEC è consentito dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) per le comunicazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, escluso soggetti diversi.

L’invio della ricetta a mezzo PEC da parte del medico, pertanto, non è contemplato dal CAD e non garantisce al farmacista che analogo invio non sia stato fatto ad altra farmacia. Ne discende, dunque, che tale procedura non può sostituire la presentazione della ricetta originale in farmacia, fatto salvo quanto argomentato sopra sulla dematerializzazione delle ricette.

Infine, il Dicastero, con riferimento alla dispensazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti, osserva che il comma 4 dell’ articolo 45 del D.P.R. 309/90, prevede che la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita.

In base all’art. 45, comma 5, del D.P.R. 309/90, la ricetta, all’atto della dispensazione del medicinale, deve essere ritirata da parte del farmacista e conservata per due anni.

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