Enpaf. Indennità una tantum covid-19

L’Enpaf ha diramato una nota illustrativa del decreto interministeriale del 28 marzo scorso che prevede l’erogazione di una indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo, a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza di categoria, farmacisti inclusi, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per l’epidemia COVID–19.

L’erogazione dell’indennità – ricorda l’Ente – anticipata dalle Casse dei professionisti ma a carico del bilancio dello Stato è destinata ai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo o libero professionale, che non siano pensionati, che abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, non superiore a 35.000,00 euro e abbiano subito una limitazione della propria attività in conseguenza dell’emergenza COVID–19.

Inoltre, abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo, al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di “cedolare secca” o di “locazioni brevi”, compreso tra 35.000,00 euro e 50.000,00 euro ed abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale: per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

In questo caso, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 all’Enpaf, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell’Ente e allegando copia di un documento di identità in corso di validità. L’interessato dovrà presentare l’istanza assumendo la responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.

L’Ente previdenziale precisa che il richiedente non deve essere percettore delle indennità previste dagli articoli 19,20,21,22,27,28,29,20,38 e 96 del decreto legge n. 18/2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Le domande non correttamente e completamente compilate o prive del documento di identità o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili. La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta PEC dell’Enpaf.

Possono accedere alla indennità tutti i farmacisti che non siano lavoratori dipendenti;
non siano disoccupati temporanei e involontari;non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già percettori dell’indennità prevista dall’art. 28 del dl n. 18/2020.

L’indennità quindi spetta solo ai: titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia privata); titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (parafarmacia); iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con partita IVA (non iscritti alla Gestione Separata); esercenti attività professionale nell’ambito di una borsa di studio (senza iscrizione alla Gestione Separata).

CORRELATI