Sostanze dopanti. Entro il 31 gennaio l’invio dei dati al ministero della Salute

Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 modificato dal DM 18 novembre 2010, il 31 gennaio è il termine ultimo per l’invio al ministero della Salute dei dati relativi alle quantità di principi attivi con effetto dopante, utilizzati dalle farmacie nelle preparazioni galeniche.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente con la compilazione del modulo elettronico messo a disposizione dal Ministero sul proprio sito internet e inviato, dalla casella PEC della farmacia, all’indirizzo ril.doping@postacert.sanita.it. I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle: quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005; quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.

Inoltre, sul sito del dicastero è disponibile l’elenco dei principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.

Il “doping” è l’impiego di sostanze per migliorare la prestazione fisica e atletica anche attraverso l’aumento della massa muscolare.
Nel doping vengono utilizzate sostanze stupefacenti, per l’effetto stimolante o analgesico, oppure farmaci a base di ormoni, farmaci diuretici che utilizzati in modo improprio provocano gravi danni all’organismo.

Sebbene il doping sia illegale, e contro l’etica sportiva, l’uso di sostanze per migliorare le prestazioni è molto diffuso, anche tra persone che praticano attività fisiche nel tempo libero.

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