Prodotti cosmetici. In G.U. decreto su procedure di controllo del mercato
Il Ministero della Salute, con Decreto del 27 settembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2018, ha provveduto alla regolamentazione delle procedure per l’attività di vigilanza e sorveglianza sul mercato interno dei prodotti cosmetici ai sensi degli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Il provvedimento prevede che le informazioni relative al cosmetico siano sempre disponibili in lingua italiana e riportate sull’imballaggio del prodotto oppure su un foglio illustrativo che ne accompagnerà la vendita.
Il provvedimento dispone, inoltre, che i produttori di cosmetici, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività di produzione di cosmetici, dovranno inviare, per ciascun sito coinvolto, una comunicazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo del sito di produzione, recapiti completi di numero di telefono, eventuale fax, indirizzo di posta elettronica certificata;
b) elenco delle categorie di prodotti cosmetici oggetto della produzione;
c) indicazione delle attività svolte nel sito di produzione.
A tal proposito, Federfarma ha inviato una circolare in cui specifica che il Decreto contiene una serie di prescrizioni di tipo tecnico a supporto dell’applicazione a livello nazionale del Regolamento 1223/2009, ed introduce un sistema per realizzare e mantenere aggiornato un censimento dei siti produttivi attivi in Italia e per specificare le modalità di esecuzione delle attività di sorveglianza sui prodotti e sugli operatori economici del settore cosmetico.
Il decreto – continua il comunicato- è strutturato in due parti distinte: il Titolo I che riguarda le Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici ed il Titolo II che riguarda gli Adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza. Ed è quest’ultima la parte di interesse per le farmacie che prevede il cosiddetto “censimento” dei siti produttivi e la relativa comunicazione.
A tale riguardo, conclude la circolare, è opportuno evidenziare che la farmacia che si limita a vendere cosmetici prodotti da altre aziende non deve effettuare alcuna comunicazione. Tale considerazione è valida anche nel caso di cosmetici prodotti per la farmacia da “terzisti” purchè la farmacia non compia alcuna operazione tra quelle considerate dal presente decreto come “produzione”, come ad esempio attività di etichettatura.