Farmacia dei servizi, il TAR Lombardia conferma: legittimi i nuovi servizi in farmacia

Il modello della Farmacia dei Servizi incassa una nuova e importante conferma sul piano giuridico. Con la sentenza n. 4247/2025, depositata il 23 dicembre, il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da associazioni e strutture sanitarie private contro la delibera regionale che disciplina la sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle farmacie di comunità, tra cui telemedicina, holter, ECG e riconciliazione della terapia farmacologica.

Secondo i ricorrenti, la Regione avrebbe consentito alle farmacie di svolgere attività assimilabili a quelle ambulatoriali, senza essere sottoposte ai medesimi requisiti autorizzativi e con una remunerazione più favorevole.
Una tesi che il Collegio ha però giudicato infondata.

Il TAR chiarisce infatti che farmacie e strutture sanitarie accreditate svolgono funzioni diverse: le prime erogano “servizi a forte valenza socio-sanitaria”, mentre le seconde svolgono “attività sanitarie” in senso proprio.
In farmacia possono essere effettuati test diagnostici di prima istanza e attività di autocontrollo, ma diagnosi, prescrizioni e analisi di laboratorio restano riservate alle strutture autorizzate e accreditate.

Centrale, nella motivazione, è anche il ruolo del farmacista. L’attività svolta in farmacia si configura come supporto materiale e organizzativo: il farmacista mette a disposizione i dispositivi e fornisce le istruzioni per l’utilizzo, mentre la valutazione clinica dei risultati spetta al medico.
Non vi è quindi alcuna invasione delle competenze dei laboratori di analisi, come già affermato in precedenti pronunce.

La sentenza richiama inoltre il consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica la farmacia come parte integrante del Servizio sanitario nazionale, concessionaria di un pubblico servizio e presidio territoriale a tutela del diritto alla salute, anche in ragione della sua capillarità.

Respinta infine la censura sulla diversa remunerazione delle prestazioni: la differenziazione tariffaria è ritenuta legittima e coerente con la natura sperimentale e con le caratteristiche dei servizi offerti dalle farmacie.

Nel complesso, la decisione del TAR Lombardia rafforza il percorso della farmacia di comunità e conferma la legittimità di un modello orientato all’integrazione con il SSN, nel rispetto di ruoli e competenze ben distinti.

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