Enpaf: in arrivo le prime domande per il contributo a sostegno dell’occupazione
L’Enpaf, in un comunicato, informa gli iscritti che comincia a ricevere le prime domande per ottenere l’erogazione del contributo a sostegno dell’occupazione.
L’istituto, previsto dal Regolamento di assistenza, è divenuto operativo a seguito della delibera di attuazione del Consiglio di amministrazione n. 70 del 19 dicembre 2018 che ha stanziato 400.000,00 euro.
Il contributo – ricorda l’Ente previdenziale – è previsto a favore dei titolari di farmacia o parafarmacia, gestita sia nella forma dell’impresa individuale che in quella societaria, in questo secondo caso è necessario che la maggioranza delle quote di partecipazione appartengano a farmacisti iscritti a Enpaf.
Il contributo riguarda tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine – stipulati successivamente 1° gennaio 2019.
Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due categorie di lavoratori: il farmacista di età non superiore a trent’anni; il farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni, se disoccupato da almeno sei mesi.
Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di trentasei, purché continuativi.
La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro (ditta individuale o legale rappresentante della società) solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi).
Il contributo viene, quindi, riconosciuto al termine di ciascun periodo, nelle seguenti percentuali che vengono applicate sul costo della retribuzione ordinaria lorda sostenuta per il periodo di riferimento (minimo tabellare da CCNL):
– dopo 8 mesi, 20%;
– dopo 17 mesi, 25%;
– dopo 26 mesi, 30%;
– dopo 36 mesi, 40%.
È previsto che il richiedente, sia nel caso di impresa individuale che di gestione societaria, sia in regola con il versamento della contribuzione Enpaf posta in riscossione fino alla data di presentazione della domanda, in caso di gestione societaria il requisito è riferito a tutti i soci farmacisti.
infine, l’Enpaf evidenzia che sono esclusi gli eventuali contratti di lavoro dipendente che riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, la regola si applica sia nel caso di impresa individuale che di gestione societaria.