Divieto microplastiche nei prodotti cosmetici esfolianti. Chiarimenti di Federfarma
No alla vendita di prodotti cosmetici contenenti microplastiche: è il nuovo divieto, contenuto nella legge di Bilancio del 2018, che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020.
A tal proposito, Federfarma, in una circolare, chiarisce il modo in cui la limitazione è in vigore, in quanto il testo dell’art. 1, comma 546, della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) indica il divieto di “mettere in commercio” i prodotti in oggetto a partire dal 1 gennaio 2020: il termine utilizzato nella norma (e cioè il divieto di “mettere in commercio”) non coincide con le due definizioni previste dal regolamento 1223/2009 di “messa a disposizione sul mercato e di “immissione sul mercato”.
“Anche a seguito dell’interlocuzione con Cosmetica Italia, l’organizzazione che rappresenta le aziende cosmetiche italiane, è ragionevole ritenere – scrive Federfarma – che l’interpretazione coerente alla lettera della norma e alla volontà del Legislatore sia da ricondurre alla “prima” messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario il che, in altre parole, significa che dal 1° gennaio 2020 non è più possibile immettere sul mercato cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche”.
“In tale ipotesi sembrerebbe non sussistere un divieto di esaurimento dei prodotti già immessi nel mercato prima di tale data quando cioè non vigeva il divieto medesimo. Si ipotizza, infatti, che il divieto di smaltimento scorte avrebbe dovuto essere previsto esplicitamente dal legislatore che avrebbe dovuto indicare termini e modalità per l’eventuale azione di ritiro e/o richiamo di tali prodotti”, continua la circolare.
“Per quanto precede – si legge ancora – è opinione di questa Federazione che il divieto di cui trattasi non sussista per i prodotti già presenti sui punti vendita al 1° gennaio 2020. Per questi ultimi, infatti, non è stata evidenziata la necessità di un ritiro dal mercato, sicché potranno essere smaltiti fino a esaurimento delle scorte”.
“Tale interpretazione – specifica il sindacato – sembrerebbe ulteriormente avvalorata dalla lettura del comma dedicato alle sanzioni previste per le violazioni alle nuove disposizioni, che prevede in caso di recidiva la sospensione delle attività produttive, confermando quindi che il soggetto coinvolto dalla proibizione alla messa in commercio risulta appunto la Persona Responsabile che, come si ricorderà, in base all’art.4, comma 3, del Reg. 1223/2009 sui cosmetici, coincide con il fabbricante”.
Federfarma ricorda, infine, che “solo nei rari casi in cui una farmacia sia direttamente produttrice di cosmetici, (escludendo quindi, a scanso di equivoci, quelle situazioni in cui la farmacia di avvale di un terzista formalmente qualificato come Persona Responsabile ai sensi del Reg. 1223/2009) e abbia in produzione i prodotti in questione, non potrà più porre in vendita i medesimi dal 1°gennaio 2020”.