Farmaci veterinari. Ministero della salute: chiarimenti sulla erogazione diretta da parte del veterinario

Il Ministero della salute, in una nota, ha fornito alcuni chiarimenti sull’art.84 del d.lgs. 193/2006 relativo alla erogazione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario al proprietario degli animali non produttori di alimenti.

“Ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 193/2006 il medico veterinario – si legge nel documento ministeriale – nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta, e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia e in attesa che lo stesso si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima”.

“Tale disposizione implica la valutazione della necessità di iniziare immediatamente la terapia – continua la nota -. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del suddetto articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate”.

“Per quanto sopra indicato risulta pertanto chiaro che la cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario è subordinata alla condizione di inizio terapia e tale possibilità è preclusa per la continuazione della stessa”.

Il ministero della salute evidenzia, infine, che “non è consentito cedere ai proprietari degli animali medicinali ad uso umano e che si dà indicazione di seguire per la cessione dei medicinali le modalità dettate dal Manuale Operativo della ricetta veterinaria elettronica”.

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