Enpaf. Contributo straordinario a seguito di calamità naturali
L’Enpaf, con provvedimento n.179 del 2 dicembre 2019, ha fissato al 30 marzo 2020 il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo assistenziale in favore degli iscritti e dei pensionati che hanno subito danni alla casa di abitazione o alla sede dell’esercizio commerciale causati da calamità naturali per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Possono accedere al contributo assistenziale straordinario:
– i farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione, che abbiano l’abitazione principale o la sede dell’attività, riferita alla farmacia o alla “parafarmacia”, nei Comuni interessati da calamità naturali, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, così come individuati dai provvedimenti delle Autorità competenti;
– i farmacisti che, alla data dell’evento calamitoso, sono titolari di pensione diretta Enpaf ed hanno l’abitazione principale ubicata nei Comuni colpiti da calamità naturali;
– il coniuge superstite, convivente del farmacista deceduto a causa dell’evento calamitoso. In mancanza del coniuge, la prestazione assistenziale sarà erogata ai figli purché facenti parte, al momento dell’evento, del medesimo nucleo familiare del genitore deceduto. Il superstite può presentare domanda limitatamente ai danni subiti dall’abitazione principale.
Il contributo assistenziale verrà erogato in unica soluzione senza tenere conto delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente.
Se l’esercizio di impresa si svolge in forma societaria, la prestazione verrà erogata una sola volta in favore del socio delegato a riscuoterla, in presenza società con partecipazione esclusiva di soci farmacisti.
Qualora i soci farmacisti siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 50%, il contributo, calcolato in proporzione alla quota complessiva posseduta, verrà erogato al socio delegato a riscuoterla.
Nel caso in cui il richiedente sia l’unico socio farmacista, il contributo assistenziale verrà riconosciuto solo nel caso in cui egli possegga una quota di partecipazione non inferiore al 25%. In tale evenienza, la prestazione assistenziale sarà erogata in misura proporzionale alla quota posseduta.
Se l’esercizio di impresa si svolge nella forma dell’impresa familiare o dell’associazione in partecipazione, la prestazione verrà erogata esclusivamente in favore del titolare dell’esercizio.
Il contributo assistenziale erogato per danni subiti a seguito di calamità naturali è esente da tassazione.