Enpaf. Contributo per i farmacisti iscritti ad una scuola di specializzazione anno 2019
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf ha approvato la disciplina relativa agli interventi in favore del contributo per i farmacisti iscritti ad una scuola di specializzazione anno 2019 del settore farmaceutico, o equipollente, in attuazione della disposizione prevista dall’articolo 17 del Regolamento di assistenza dell’Ente.
Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti all’Enpaf che risultino regolarmente immatricolati presso una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1 agosto 2005 e successive modificazioni.
Inoltre, i professionisti devono risultare regolarmente iscritti ad un corso di specializzazione in farmacia ospedaliera, o equipollenti, attivato sul territorio nazionale, ovvero aver conseguito il diploma di specializzazione nell’anno accademico immediatamente precedente quello della domanda.
Soddisfare il requisito della regolarità accademica: con questo si intende che non si siano verificate interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso frequentati.
Aver superato l’esame di profitto al termine dell’anno accademico immediatamente precedente alla data della domanda; essere in regola con il pagamento della contribuzione Enpaf.
A tal riguardo si specifica che il neoiscritto non può essere considerato inadempiente fino a quando non viene emesso il primo titolo di pagamento riferito all’aliquota di contribuzione definitiva, ossia corrispondente alla sua effettiva posizione contributiva.
Il contributo assistenziale viene erogato in unica soluzione ed è reiterabile per tutta la durata della scuola di specializzazione.
Se per lo stesso anno di corso per il quale si richiede il contributo dall’Enpaf, l’iscritto ha già beneficiato, per la frequenza del corso, di borsa di studio o provvidenza diversamente denominata, erogata da altri Enti pubblici o privati, dall’ammontare del contributo spettante in base alla fascia ISEE di appartenenza verrà sottratto l’importo già percepito, purchè l’ammontare della prestazione assistenziale residua da erogare da parte dell’Enpaf sia pari ad almeno 1.000,00 euro.
La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall’Ufficio, deve essere presentata, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’anno accademico di corso per cui si richiede il beneficio, tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC.
Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE valida nell’anno di presentazione della domanda; copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; dichiarazione sostitutiva di certificazione precompilata con i dati di carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet dell’Ateneo o attestazioni equipollenti (anche in formato cartaceo).
Inoltre, dalla dichiarazione devono risultare: l’anno di immatricolazione; il superamento dell’esame di profitto al termine del corso dell’anno accademico cui il contributo si riferisce; il conseguimento del diploma di specializzazione; ricevuta di pagamento della quota annuale di iscrizione al corso relativa all’anno di presentazione della domanda (non necessario per chi ha già conseguito il diploma di specializzazione nell’anno accademico precedente alla domanda).
Per i neo iscritti all’Enpaf è necessaria la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla condizione lavorativa nel biennio di riferimento della domanda.
Il mancato invio, unitamente alla domanda, della documentazione richiesta comporterà il respingimento della stessa.