Farmacisti con partita Iva, la Corte d’Appello di Ancona: “Rapporto di lavoro subordinato”
La Corte d’Appello di Ancona ha ritenuto di natura subordinata alcuni rapporti formalmente configurati come autonomi. Al centro della decisione, le concrete modalità di svolgimento dell’attività professionale e il grado di inserimento dei farmacisti nell’organizzazione aziendale.
Non è la partita Iva, di per sé, a determinare la natura autonoma di un rapporto di lavoro. È soprattutto come l’attività viene concretamente svolta a essere decisivo.
È questo uno degli elementi che emergono dalla sentenza n. 276 del 18 settembre 2025 della Corte d’Appello di Ancona, che ha riformato la precedente decisione del Tribunale di Ancona e riconosciuto la natura subordinata di rapporti formalmente qualificati come autonomi.
La vicenda riguarda alcuni farmacisti che prestavano la propria attività con partita Iva. A seguito di un accertamento ispettivo erano emersi elementi che, secondo gli enti previdenziali, evidenziavano una situazione di subordinazione.
Il Tribunale di Ancona, in primo grado, aveva invece escluso che fosse stata adeguatamente dimostrata la natura subordinata dei rapporti.
La Corte d’Appello è arrivata a una conclusione diversa, dopo aver esaminato le modalità concrete con cui i farmacisti svolgevano la loro attività.
Uno dei passaggi centrali della pronuncia riguarda il principio secondo cui, nella qualificazione di un rapporto di lavoro, la denominazione utilizzata dalle parti non è decisiva. Occorre verificare le modalità effettive attraverso le quali il rapporto si realizza.
Nel caso esaminato dalla Corte, i farmacisti formalmente autonomi risultavano inseriti nell’organizzazione aziendale insieme ai lavoratori dipendenti.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, potevano alternarsi con questi ultimi e svolgere sostanzialmente le medesime mansioni nei diversi punti vendita.
Anche la gestione delle assenze e dei turni è stata considerata tra gli elementi rilevanti. I farmacisti dovevano comunicare le proprie assenze e rispettare determinati vincoli organizzativi.
A questo si aggiungevano indicazioni relative alle modalità di allestimento dei corner, alla disposizione dei prodotti, ai prezzi, agli sconti e alle promozioni, oltre a indicazioni sulle modalità di approvvigionamento.
Un altro elemento preso in considerazione dai giudici riguarda l’esistenza di indicazioni e richiami nei confronti dei farmacisti.
La Corte ha valorizzato anche la presenza di rimproveri verbali e richiami scritti, considerandoli nel quadro complessivo degli elementi dai quali desumere l’inserimento dei professionisti nell’organizzazione aziendale.
Per la Corte, dunque, non è stato determinante un singolo elemento, ma la valutazione complessiva delle modalità attraverso le quali il lavoro veniva organizzato e svolto.
La sentenza richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nell’ambito delle professioni intellettuali, la subordinazione può presentare caratteristiche peculiari.
Per professionisti come i farmacisti, il vincolo di subordinazione non deve necessariamente manifestarsi attraverso un controllo particolarmente penetrante sulle modalità tecniche di esecuzione della prestazione.
Può invece emergere dall’insieme degli elementi che caratterizzano il rapporto, compreso il grado di inserimento del professionista nell’organizzazione del committente.
La Corte d’Appello richiama, tra gli altri, alcuni precedenti della Cassazione in materia di subordinazione nelle professioni intellettuali.
Particolarmente significativo è il confronto con quanto stabilito in precedenza dal Tribunale di Ancona.
Nel primo grado di giudizio erano stati infatti valorizzati elementi ritenuti compatibili con l’autonomia dei farmacisti, tra cui la possibilità di scegliere i turni e il numero di ore, l’assenza di un vincolo di esclusività e alcune caratteristiche del sistema di remunerazione.
La Corte d’Appello ha invece effettuato una diversa valutazione complessiva degli elementi emersi, ritenendo prevalenti quelli indicativi dell’inserimento dei farmacisti nell’organizzazione aziendale e della presenza di vincoli incompatibili, secondo i giudici, con una reale autonomia.
La pronuncia merita attenzione anche per un aspetto che riguarda più in generale il lavoro professionale in farmacia: la titolarità di una partita Iva non è sufficiente, da sola, a qualificare un rapporto come autonomo.
La questione affrontata dalla Corte riguarda infatti la corrispondenza tra la forma contrattuale scelta dalle parti e le concrete modalità di svolgimento dell’attività.
Per questo motivo, la sentenza non può essere letta come un divieto generale di collaborazione professionale con partita Iva nel settore della farmacia.
Il punto è piuttosto l’accertamento della natura del singolo rapporto sulla base delle sue caratteristiche effettive.
La decisione offre quindi un nuovo elemento di riflessione sul confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato nelle farmacie, soprattutto nei casi in cui il professionista formalmente autonomo sia stabilmente inserito nell’organizzazione e nelle modalità operative dell’impresa.