Farmacie, niente più “confini rigidi”: il Consiglio di Stato cambia prospettiva sulle zone
Non basta una vetrina su una strada “sbagliata” per parlare di sconfinamento. Con una decisione destinata a incidere sul contenzioso tra farmacie, il Consiglio di Stato chiarisce che, dopo la riforma del 2012, a decidere non sono più i confini tracciati con il righello sulla carta geografica, ma le esigenze dei cittadini che quella farmacia devono poterla raggiungere.
La sentenza nasce da una controversia nel Comune di Teverola, dove alcune farmacie già operative avevano impugnato l’autorizzazione all’apertura di una nuova sede sostenendo che questa invadesse la loro area di pertinenza.
Il punto contestato era la presenza di affacci e visibilità anche su una via ricompresa in un’altra zona. Il TAR Campania aveva condiviso questa impostazione, ritenendo che la sola possibilità di accesso o affaccio su quella strada integrasse uno sconfinamento.
Il Consiglio di Stato ha però ribaltato la decisione, richiamando il nuovo assetto introdotto dal decreto “Cresci Italia”. Secondo i giudici, il vecchio modello della pianta organica, fondato su confini rigidi e perimetrazioni puntuali, è stato superato.
Oggi il criterio guida è quello dell’equa distribuzione del servizio farmaceutico, che guarda al bacino di utenza e all’accessibilità del servizio più che alla collocazione millimetrica dell’ingresso o delle vetrine.
Nel caso concreto, la nuova farmacia risultava insediata lungo l’asse viario che identificava la zona assegnata dal Comune, rispettava la distanza minima di 200 metri dalle altre sedi e si collocava in una posizione coerente con la programmazione territoriale.
La semplice presenza di visibilità su una strada adiacente non è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a dimostrare uno sconfinamento.
La pronuncia contiene un messaggio chiaro anche per le farmacie che avevano promosso il ricorso: in assenza di una delimitazione comunale puntuale, non si possono applicare automatismi come il criterio della mezzeria stradale.
In aree di confine o lungo grandi direttrici di traffico, una stessa via può svolgere una funzione “promiscua” senza violare la zonizzazione.
Il segnale che arriva da Palazzo Spada è netto: l’apertura di una nuova farmacia in un’area già servita non è automaticamente illegittima se rispetta la distanza legale e risponde al principio dell’equa distribuzione.
Le letture difensive e formalistiche delle “zone” rischiano quindi di avere sempre meno spazio nella giurisprudenza amministrativa.