Tamponi. La Cassazione “assolve” le parafarmacie. “Escluso l’esercizio abusivo della professione”


Non importa se i tamponi antigenici finalizzati alla diagnosi di Cov-Sars-2 siano effettuati in farmacia o in parafarmacia. È importante però che ad eseguirlo sia un farmacista. Pertanto è escluso il reato di esercizio abusivo della professione per il farmacista che – in veste di titolare di una parafarmacia – offre al pubblico il servizio dei test antigenici per la diagnosi del Covid 19.
Un orientamento che ha sposato la tesi dei titolari di parafarmacie che in più occasioni avevano ribadito il concetto e rivendicato un loro sacrosanto diritto. Estremamente soddisfatto dalla decisione della Cassazione Davide Giuseppe Gullotta, Presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane.

“La sentenza della Corte Suprema di Cassazione sull’insussistenza del reato di abuso di professione per i farmacisti che effettuano tamponi in parafarmacia, costituisce un punto di approdo molto importante per tutti i farmacisti – ha dichiarato Gullotta-.
La sentenza in questione, ovviamente, non risolve in toto la questione dei tamponi e degli altri servizi in parafarmacia, perche’ si limita ad escludere la fattispecie di reato in contestazione; tuttavia esprime dei concetti estremamente importanti e significativi. Proprio perchè questa sentenza, tra l’altro, giunge a ribaltare la tesi(sostenuta da FOFI e Federfarma) che a contare sia solo il luogo d’esercizio(farmacia) e non le competenze del professionista (farmacista).
L’orientamento seguito dal Giudice di legittimità è di estremo conforto laddove chiarisce ciò che noi ormai da mesi urliamo in ogni modo e in ogni sede: la garanzia della professionalità è data dal Farmacista e non esclusivamente dal luogo ove il farmacista opera. Il farmacista, in parafarmacia, dovrebbe poter effettuare servizi per il cittadino come in farmacia.

In sostanza, il Giudice di legittimità ha sostenuto che il professionista abilitato non è chiamato a rispondere del reato in questione per aver esercitato una propria prerogativa sebbene al di fuori di un luogo specifico (nello specifico ha effettuato tamponi in parafarmacia anziché in farmacia).
Ovviamente la Corte di cassazione non ha escluso in estrema sintesi l’eventuale illegittimità del tampone così effettuato sotto altri profili; tuttavia, ha specificamente ribadito che non si tratta di abuso di professione perché a prescindere dal luogo ove esercita il farmacista è sempre un professionista abilitato.

Noi come farmacisti di parafarmacia continueremo a ribadire alla FOFI e alle Istituzioni- conclude Gullotta– che le competenze professionali vanno date al farmacista e non al luogo, continueremo a lottare affinché i farmacisti in parafarmacia possano esercitare maggiormente e in modo più completo la professione.”

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